mercoledì 16 maggio 2012

Costituzione: Art. 2


La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.


Costituzione
In vigore dal 1° gennaio 1948


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