Ecco copia della denunzia fatta da Salvo Montalto all'autorità giudiziaria per il taglio dell'albero di Pino di circa 30 anni su indicazione del vice sindaco della città dei mosaici, Teodoro Ribilotta.
Riportiamo anche l'art. 87 del regolamento edilizio della nostra città che chiarisce che il taglio degli alberi è soggetto ad autorizzazione del sindaco dopo la relazione dell'ufficio tecnico.
Credo sia giusto che il sindaco Fausto Carmelo Nigrelli, grande ambientalista, faccia chiarezza sulla vicenda.
Ribilotta non è il re della città che può fare quello che vuole.
Se ha sbagliato è giusto che venga mandato a casa.
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ART. 87 - Tutela delle alberature esistenti
Tutte le alberature del territorio comunale costituiscono, quali risorse straordinarie, l'irripetibile patrimonio storico ed ambientale della città e come tali devono essere tutelate e mantenute in buono stato di conservazione.
L'abbattimento di alberature, sia vive che morte, aventi diametro del tronco - rilevato ad un metro dal colletto - superiore a 20 cm., è soggetto a preventiva autorizzazione del Sindaco, che potrà essere rilasciata soltanto nei seguenti casi:
a) prevalente utilità pubblica, dimostrata con relazione scritta dell'Ufficio comunale competente;
Tutte le alberature del territorio comunale costituiscono, quali risorse straordinarie, l'irripetibile patrimonio storico ed ambientale della città e come tali devono essere tutelate e mantenute in buono stato di conservazione.
L'abbattimento di alberature, sia vive che morte, aventi diametro del tronco - rilevato ad un metro dal colletto - superiore a 20 cm., è soggetto a preventiva autorizzazione del Sindaco, che potrà essere rilasciata soltanto nei seguenti casi:
a) prevalente utilità pubblica, dimostrata con relazione scritta dell'Ufficio comunale competente;
Regolamento Edilizio Comunale Pagina 33 di 42
b) manifesta pericolosità, accertata con relazione scritta dell'Ufficio comunale
competente, se in suolo pubblico, o di professionisti abilitati (dottori agronomi), se in suolo
privato, facendo ricorso a sistemi di indagine non distruttiva, come il metodo VTA
(Università di Karlsrhue);
c) appartenenza a specie infestante, notoriamente riconosciuta dannosa per la flora autoctona e/o caratteristica della tradizione dei luoghi (ad es. Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia, Eucalyptus ssp., ecc...);
d) appartenenza a specie in stridente contrasto con la tradizione dei luoghi e le caratteristiche del paesaggio;
e) diffusione di epidemie irreversibili, conclamate e supportate da idonei atti degli organi competenti in materia di tutela fitosanitaria;
Sono esclusi dalle disposizioni del comma precedente gli interventi sulle alberature connessi all'esercizio dell'attività agricola.
Gli alberi abbattuti o compromessi, ove possibile, devono essere sostituiti con altrettanti esemplari di dimensioni non inferiori a m.4.00 di altezza, o a cm.6 di diametro del tronco, secondo le prescrizioni che il dirigente del servizio competente detterà con apposita ordinanza, o contestualmente all'autorizzazione all'abbattimento, tenuto conto delle incompatibilità paesaggistiche, ambientali, fitosanitarie e di ordine agronomico ad utilizzare per le sostituzioni le stesse specie abbattute.
E' vietata la capitozzatura degli alberi ornamentali esistenti. Le potature debbono essere eseguite a regola d'arte e dirette a mantenere o ripristinare lo stato di equilibrio tra i vari organi della pianta, nonchè ad assicurare le migliori condizioni vegetazionali e di stabilità. Esse avranno carattere limitato ai casi di effettiva necessità.
PS. LA COPIA DELLE DENUNZIA E' STATA ELIMINATA SU RICHIESTA PER GARANTIRE LA LEGGE SULLA PRIVACYc) appartenenza a specie infestante, notoriamente riconosciuta dannosa per la flora autoctona e/o caratteristica della tradizione dei luoghi (ad es. Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia, Eucalyptus ssp., ecc...);
d) appartenenza a specie in stridente contrasto con la tradizione dei luoghi e le caratteristiche del paesaggio;
e) diffusione di epidemie irreversibili, conclamate e supportate da idonei atti degli organi competenti in materia di tutela fitosanitaria;
Sono esclusi dalle disposizioni del comma precedente gli interventi sulle alberature connessi all'esercizio dell'attività agricola.
Gli alberi abbattuti o compromessi, ove possibile, devono essere sostituiti con altrettanti esemplari di dimensioni non inferiori a m.4.00 di altezza, o a cm.6 di diametro del tronco, secondo le prescrizioni che il dirigente del servizio competente detterà con apposita ordinanza, o contestualmente all'autorizzazione all'abbattimento, tenuto conto delle incompatibilità paesaggistiche, ambientali, fitosanitarie e di ordine agronomico ad utilizzare per le sostituzioni le stesse specie abbattute.
E' vietata la capitozzatura degli alberi ornamentali esistenti. Le potature debbono essere eseguite a regola d'arte e dirette a mantenere o ripristinare lo stato di equilibrio tra i vari organi della pianta, nonchè ad assicurare le migliori condizioni vegetazionali e di stabilità. Esse avranno carattere limitato ai casi di effettiva necessità.