All'attenzione del segretario generale CAROLINA FERRO
Carissima dottoressa
Per tre volte il Consiglio Comunale si riunisce per trattare i punti all'odg, tra i quali: elezione del vicepresidente (dimissionario), regolamento per la disciplina dei servizi sociali, approvazione proposta di regolamento bonus bebè.
L'elezione del Vicepresidente non avviene e la seduta si scioglie.
Premesso che, pur avendo con i nostri limitati mezzi e scarse conoscenze tecniche, scandagliato le norme di riferimento, onde poter reperire informazioni circa la mancata elezione del Vicepresidente della Camera dei Deputati, ops, pardon, del Consiglio Comunale, non abbiamo trovato alcun riferimento all'impossibilità del prosieguo regolare delle sedute.
Altrettanto abbiamo fatto con lo statuto comunale e con il regolamento del consiglio municipale di Piazza.
E non si spiega come mai le riunioni del civico consesso, regolarmente convocate e a maggioranza dei presenti, non abbiano trattato tutti i previsti punti all'ordine del giorno. speriamo che il Segretario Generale dell'ente, che non legge il blog, ma che viene avvisato da una "contrattista" ogniqualvolta viene nominato, voglia prendere nota (non pretendiamo che risponda al blog, funzione che istituzionalmente non le appartiene) e magari approfondire l'argomento in nome della trasparenza e della partecipazione attiva della cittadinanza alla vita pubblica della Città.
Ad ogni buon conto riportiamo l'art. 6 del "regolamento per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale" che testualmente recita
"Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente eletti nella prima seduta successiva alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale a norme della L.R.n.26/93 e successive modificazioni.
In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, il Consiglio è presieduto dal Consigliere Anziano per voti.
Troviamo altresì vantaggioso riportare quanto segue, estratto dalla circolare 6/2002 della Regione Siciliana, assessorato EE.LL.
Per l'espletamento dei lavori consiliari trovano applicazione le disposizioni sul numero legale dell'art.30 della l.r. 6.3.1986, n.9, come sostituito dall'art.21 della l.r. 1.9.1993, n.26, ed esattamente:
- per la validità delle sedute è sufficiente la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica (da determinarsi con riferimento a quelli proclamati eletti e da ritenersi in carica);
- la mancanza del numero legale all'inizio o nel corso dei lavori comporta la sospensione di un'ora della seduta. Non si opera distinzione tra inizio seduta e seduta in corso in quanto il numero legale si riferisce o assume rilievo per la votazione e non per la discussione degli affari posti all'ordine del giorno (cfr. parere C.G.A. n. 555/95 del 14.11.1995, richiamato nella circolare assessoriale n.5 dell'8.8.1996, pubblicata nella G.U.R.S. n.45 del 7.9.1996);
- qualora alla ripresa dei lavori non si riscontri o successivamente venga meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione (con possibile pertanto trattazione residuale dell'o.d.g. medesimo);
- nella seduta di prosecuzione (per la quale è vietato ordine del giorno aggiuntivo) è sufficiente per la validità delle deliberazioni l’intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, per il calcolo dei due quinti, si computano per unità. Si opera quindi l'arrotondamento per eccesso.
Pertanto, considerato
- che ogni seduta costa alle casse comunali - e quindi ai cittadini - non meno di 2000 euro
- che ci sono importanti questioni da trattare a breve come i riequilibri di bilancio
- che l'attività consiliare non può esclusivamente essere caratterizzata dall'elezione di una carica inutile come il vice presidente del consiglio
di far trattare gli ordini del giorno in consiglio comunale a prescindere dall'iter di elezione del vice presidente del consiglio.
Agostino Sella