mercoledì 13 luglio 2016

Continua l'azione dei consorzi per l'adesione alla città metropolitana

A seguire il comunicato stampa dei comitati per i liberi consorzi e l'adesione alla città metropolitana
di Catania.

"LE COMUNITÀ DI GELA, PIAZZA ARMERINA, NISCEMI E LICODIA EUBEA, SUBISCONO:
LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ;
LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEMOCRATICO;
LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO AUTONOMIE LOCALI.
L'attuale suddivisione geografico-amministrativa degli Enti territoriali di secondo livello siciliani è frutto di scelte che, nel tempo, mai hanno tenuto in considerazione le identità territoriali ed i legami storico-culturali dei comuni in essi ricompresi.
Ciò, invero, ha comportato nel tempo un uso irrazionale delle risorse pubbliche destinate ai servizi la cui gestione era demandata a detti Enti e la irrazionalità delle scelte di pianificazione strategica operate (specie in ambito infrastrutturale) in ambito sovracomunale, più orientate al mantenimento economico di centri urbani assurti al ruolo di capoluogo (per scelte politiche) che alle reali esigenze dei territori economicamente produttivi.

In questo quadro, le città di Gela, Piazza Armerina e Niscemi,  situate nell’area centro-meridionale della Sicilia e facenti storicamente parte del Val di Noto, con la suddivisione amministrativa voluta dal Governo borbonico del Regno delle due Sicilie, vennero ricomprese all’interno della allora Provincia di Caltanissetta (comprendente i distretti di Caltanissetta, Gela chiamata allora Terranova e Piazza fra i 23 distretti Siciliani).
Nel 1927 il  regime Fascista modificò ulteriormente la geografia politica e l'assetto amministrativo della Sicilia, mutando funzioni e compiti delle Province e creando ex novo la Provincia di Enna (sostanzialmente scorporando dalla Provincia borbonica di Caltanissetta il territorio grossomodo corrispondente al distretto di Piazza e mutandone arbitrariamente il capoluogo), creando ulteriore frammentazione amministrativa e separando Gela e Niscemi da Piazza Armerina (che, peraltro, è pure sede della Diocesi a cui appartengono).
Da allora queste comunità hanno sempre provato a ricongiungersi amministrativamente tra loro,  tentando più volte, in armonia con le prerogative Statutarie della Regione Siciliana e della legislazione regionale di volta in volta vigente, la costituzione di un nuovo Ente territoriale di secondo livello i cui confini ricalcassero le effettive identità territoriali, consentendo anche di realizzare risparmi derivanti da economie di scala nella gestione dei servizi.
Questi tentativi, tuttavia, sono sempre stati ostacolati da un'Assemblea Regionale Siciliana i cui membri si sono sempre mostrati più attenti a difendere i propri interessi elettorali che a rispondere alla volontà dei cittadini.
Emblematico il caso dell'ultimo tentativo per la costituzione della Provincia Regionale di Gela  (sarebbe stata la decima ex l.r. Siciliana n.9/86) risalente al 2010.
Primo caso di proposta di Legge regionale popolare della Sicilia, fu anche  la prima in Italia per l’istituzione di una nuova Provincia (o Ente intermedio ad essa assimilabile).
18.655 (diciottomilaseicentocinquantacinque) cittadini sottoscrittori del progetto di legge regionale espressero la loro volontà su schede appositamente prodotte all’Assessorato delle Autonomie Locali e dallo stesso vidimate.
Ma anche in quella occasione, l'Assemblea Regionale Siciliana decise, con argomentazioni risibili ed ai limiti del lecito, di non tener conto delle legittime aspirazioni dei cittadini di questo territorio.
*****
In tempi più  recenti è stato avviato in Italia un processo di riforma costituzionale che include anche la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione, con particolare riguardo al riparto di competenza legislativa tra Stato e regioni e alla soppressione dal testo costituzionale del riferimento alle province, tenendo conto, altresì, del processo di riforma degli enti territoriali in atto;
In questo quadro, con la l.r. 7/2013, la Regione Siciliana provvedeva, visto l’art. 15 del proprio Statuto, a sopprimere le “provincie regionali” istituite entro i propri confini con la l.r. 9/1986 rinviando ad altro atto legislativo l’istituzione di nuovi Enti territoriali intermedi sostitutivi dei precedenti. (doc. 1)
Conseguentemente la regione Siciliana - con legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 – ha disciplinato l’istituzione di nove liberi consorzi comunali, coincidenti in sede di prima applicazione della legge con le Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, e delle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina e quindi di un totale di dodici Enti intermedi; (doc.2)
Successivamente all’entrata in vigore della citata legge regionale n. 8 del 2014, i comuni di Gela, Niscemi (appartenenti alla ex provincia regionale di Caltanissetta) e Piazza Armerina (appartenente  alla ex provincia regionale di Enna) hanno avviato la procedura di adesione al libero  consorzio di Catania, mentre il comune di Licodia Eubea (appartenente alla ex provincia regionale di Catania) ha avviato la procedura per l’adesione al libero consorzio comunale di Ragusa; (doc. 3, 4, 5, 6)
I comuni citati hanno avviato e concluso la procedura di adesione così come previsto dagli articoli 2 e 9 della citata legge regionale n. 8 del 2014 ossia l’approvazione di una delibera del consiglio comunale adottata con maggioranza dei due terzi dei componenti e la sottoposizione della stessa ad un referendum confermativo; (doc. 7, 8, 9, 10)
Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 8 del 2014 (ex articolo 2, comma 5), l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana le delibere e i risultati dei referendum che hanno visto circa 36.000 cittadini recarsi alle urne con risultati schiaccianti a conferma delle rispettive delibere consiliari; (doc. 11, 12, 13, 14)
La legge regionale n. 8 del 2014 prevedeva a questo punto la presentazione (ex comma 7, articolo 2) da parte del Governo della Regione di un disegno di legge che contestualmente all’individuazione dei territori dei liberi consorzi prevedesse, altresì, le modifiche conseguenti all’eventuale adesione o distacco di comuni ad altro o da altro Ente intermedio ai sensi dell’articolo 9 della stessa legge regionale n. 8 del 2014;
Tuttavia a livello centrale lo Stato interveniva con la legge 7 aprile 2014, n. 56, (cd. ‘legge Delrio') a dettare un'ampia riforma in materia di Enti Locali, prevedendo, nelle more dell'approvazione della riforma costituzionale del titolo V, l'istituzione e la disciplina delle città metropolitane e la ridefinizione del sistema delle province, oltre ad una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni, volta in particolare ad incentivare la loro istituzione e alla realizzazione della gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali, e questo – come esplicitato al comma 1 dell’articolo 1 della citata legge n. 56 del 2014 – al fine di adeguare l’ordinamento di tali enti territoriali e locali ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
Di pari passo al riordino istituzionale si è proceduto anche alla riforma della pubblica amministrazione con l’obiettivo non solo di generare un risparmio in termini di spesa pubblica ma anche di ridurre le sovrapposizioni dei livelli istituzionali di decisione e di gestione, di semplificare ed accelerare la capacità di risposta dello Stato e della p.a. al fine di migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa, a vantaggio dei cittadini e delle imprese;
La Regione Siciliana, quindi, visti anche i rilievi fatti dal Governo centrale sulla normativa regionale, per tramite del Sottosegretario all’uopo delegato, decideva di legiferare nuovamente sulla materia e con legge 4 agosto 2015, n.15, recante disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e Città metropolitane, ha modificato il precedente assetto, mutando i confini degli enti territoriali, istituendo sei liberi consorzi e le tre Città metropolitane per un totale di nove Enti intermedi; (doc. 15, 16, 17)
Ciò ha comportato un mutamento, in corso d’opera, delle regole poste ai comuni che avevano già correttamente espletato il procedimento di variazione territoriale e, al fine di salvaguardare la volontà già espressa dai comuni e dalle loro cittadinanze chiamate a votare i referendum confermativi,  per Gela, Niscemi, Piazza Armerina e Licodia Eubea la necessità – ai sensi dell’articolo 44, della citata legge regionale n. 15 del 2015 - di approvare, come unico adempimento a loro carico, una nuova delibera consiliare di adesione ad altro Ente intermedio. (doc. 18, 19,20,21)
Tali delibere sono state approvate e immediatamente comunicate all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali.
Il Governo regionale, che nel rispetto del dettato normativo legge, avrebbe dovuto presentare, tempestivamente, i DDL contenenti le variazioni territoriali, soltanto mesi dopo ed a seguito della notifica di un primo atto stragiudiziale di diffida da parte dei comitati promotori provvedeva ad elaborare i quattro disegni di legge relativi alle variazioni territoriali presentandoli all’Assemblea Regionale Siciliana(ARS). (doc., 22, 23)

Questi ddl, corredati della relazione Governativa e dei pareri degli Organi tecnici, venivano trasmessi per l’esame alla I Commissione permanete -  affari istituzionali – perché emettesse parere finalizzato all’approvazione da parte del plenum dell’Assemblea; (doc., 24, 25, 26, 27)
L’esame dei ddl in I^ Commissione si è concluso, come si evince nell’atto di diffida che i comuni di Gela, Piazza Armerina e Licodia Eubea hanno notificato in data 26 maggio 2016 al Presidente della Regione Sicilia, al Presidente dell’ARS, all’Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e al Sindaco di Catania, con la proposta di respingimento da parte dell’Assemblea dei disegni di legge senza che il loro  contenuto fosse  stato effettivamente esaminato; (doc. 28, 29)
Questo nonostante che,  la I^ Commissione - come si evince dai resoconti dei lavori preparatori relativi all’approvazione della citata legge regionale n. 15 del 2015, citati nei predetti atti di diffida - avesse ritenuto diritto acquisito dei soli comuni di Gela, Niscemi, Piazza Armerina e Licodia Eubea di rinnovare la scelta operata tramite delibera consiliare confermata da referendum;
risulta palese, dunque, l’irragionevolezza del comportamento tenuto dalla I^ Commissione – affari istituzionali - dell’Assemblea Regionale Siciliana, la quale tra l’altro imputa ai citati comuni omissioni di adempimenti neppure previsti dalla legge regionale n. 8 del 2014 e certamente non previsti  dal procedimento speciale e vincolato dettato dalla vigente legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 che, in ogni caso, neppure avrebbero dovuto essere oggetto d’esame;
quanto sopra esposto si configura  come una preclara violazione dei principi della legalità, secondo il quale lo Stato – in questo caso la Regione Siciliana – deve essere il primo a rispettare le sue leggi, della democrazia, che riconosce la sovranità popolare esercitata nelle forme legalmente previste e del principio delle autonomie locali;
la mancata approvazione da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana dei citati disegni di legge di variazione territoriale, comportando la non conclusione del procedimento speciale e vincolato di cui all’articolo 44 della legge n. 15 del 2015 e, di conseguenza,  la mancata attuazione della stessa comporta come ulteriore aggravio anche una situazione di persistente ambiguità relativa all’organizzazione dei servizi e alla programmazione dei territori di area vasta, il cui riverbero negativo sui cittadini interessati è evidente;
Oltre che il rischio attuale e concreto che la già minacciata impugnazione dei provvedimenti amministrativi in esecuzione della predetta l.r. 15/15 innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, vista anche la illegittima composizione del corpo elettorale degli Enti intermedi di cui si discute fin quando non venga dato seguito alla completa attuazione della normativa vigente, possa dare lo spunto perché vengano sollevate incidentalmente questioni di illegittimità costituzionale anche alla luce del nascente conflitto istituzionale fra Regione Siciliana e Comuni su questa vicenda, facendo correre anche il rischio di un blocco delle elezioni degli Organi di ben 4 Enti intermedi su 9 (fra cui spicca la Città metropolitana di Catania). (doc. 30, 31, 32)

Tutto ciò in cui i cittadini hanno creduto e credono sembra svanire: la democrazia, l’osservanza delle  regole, il rispetto reciproco, la libertà dei popoli e delle comunità, le leggi.
Tutto, ad oggi, è vano. In Sicilia, piccola porzione dell’evoluta Europa, è avvenuto quello che noi europei contestiamo ai paesi più arretrati e violenti in ogni parte del mondo. La violazione del principio di legalità; la violazione del principio democratico; la violazione del principio delle autonomie locali.
Permane, ad oggi, un silenzio preoccupante che, portato alle estreme conseguenze, potrebbe perfino minare il rispetto dei cittadini nelle Istituzioni democratiche della nostra Repubblica.
Ci rivolgiamo a Voi, come ultimo atto interlocutorio nella consapevolezza che un silenzio del Governo nazionale su questa vicenda sarebbe assordante e mostrerebbe quanti rischi corre la democrazia nelle periferie dell’Europa e quanta poca libertà e garanzia  dei diritti e dei principi fondamentali di una democrazia compiuta caratterizzi la Sicilia, con la complicità dello Stato."

Chi sono

Qualcuno, di cui non ho molta stima, mi chiama "Architetto di Dio". La cosa, però, mi piace. Dicono che sono un architetto eclettico ed un pò anomalo. Il mio lavoro è a metà tra i restauri ed il turismo. Sono cooperatore salesiano e amo Don Bosco. Sono sposato con Cinzia che amo. Abbiamo tre figli, Gabriele Samuele e Gaia. Se vuoi scrivermi ecco la mail architettodidio@gmail.com


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"Il senso di inquietudine mi insegue sempre e quando mi pare di aver colto una certezza ricado nell'assoluto smarrimento. Mi chiedo: sono al posto giusto, al momento giusto? Boh! che casino è la VITA e quanto doloroso è questo cammino di scoperta dell'Assoluto che c'è in noi!"

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