Comunicato stampa
Non sono corrette le informazioni fornite dalla Cisl alla stampa riguardo la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta che ha confermato la condanna per comportamento antisindacale del Comune di Piazza Armerina.
Il dispositivo della sentenza con la quale la Corte d’appello di Caltanissetta – sezione lavoro aveva respinto il ricorso del comune confermando la condanna per comportamento antisindacale del Comune di Piazza Armerina è stato reso noto alla fine di agosto.
Non sono corrette le informazioni fornite dalla Cisl alla stampa riguardo la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta che ha confermato la condanna per comportamento antisindacale del Comune di Piazza Armerina.
Il dispositivo della sentenza con la quale la Corte d’appello di Caltanissetta – sezione lavoro aveva respinto il ricorso del comune confermando la condanna per comportamento antisindacale del Comune di Piazza Armerina è stato reso noto alla fine di agosto.
La sentenza di primo grado aveva dato ragione alla Cisl, sindacato ricorrente, sulle procedure seguite per l’istituzione delle due nuove posizioni organizzative disposta con la deliberazione di G.M. n. 19/2008 e l’individuazione e la nomina dei Responsabibili delle due nuove P.O. effettuata con determinazione Sindacale n. 11/2008, poiché riteneva che tali azioni rientrassero tra le materie oggetto di concertazione fissate dai Contratti Nazionali di Lavoro.
Successivamente la Giunta con delibera n. 71 del 10.04.2009 e il Sindaco con determinazione n. 13 del 14.04.09, avevano revocato i due atti riproponendoli con informazione preventiva ai sindacati e consultazione avvenuta l’8 maggio successivo.
Nell’ambito del giudizio di 2° grado la CISL aveva chiesto l’annullamento di tutti gli atti, adottati dalla A.C., successivi alla deliberazione n. 19/08 e alla determinazione Sindacale n. 11/08 e di tutti atti gestionali firmati dai funzionari Procaccianti e Parlascino e la restituzione da parte degli stessi della indennità percepita puali titolari di P.O.
La CISL chiedeva, inoltre, l’annullamento della deliberazione di G.M. n. 97 con la quale è stata approvata la riorganizzazione dell’assetto macro strutturale dell’Ente e della determinazione Sindacale n. 18 del 12.05.09 con la quale sono stati nominati i Responsabili delle strutture apicali quali titolari di P.O.
Il Giudice del Lavoro Stefania Di Renzio con sentenza n. 159/09, pur confermando il comportamento antisindacale dell’Amministrazione consumato prima delle delibere dell’aprile 2009, ha rigettato le ulteriori domande avanzate dalla CISL.
Pertanto l’impianto organizzativo del Comune viene confermato dal Giudice e, al tempo stesso, viene confermata la procedura seguita dal Comune dando ampia ragione alle tesi dei difensori del Comune, avv. Harald Bonura e Pietro Mela, che hanno sostenuto che le modalità di coinvolgimento dei sindacati utilizzate dal Comune sugli atti di “valenza generale” relativi alla “organizzazione degli uffici” sono corrette e non prevedono la concertazione preventiva.
Ne consegue che gli atti posti in essere dai due funzionari sono perfettamente legittimi e validi.
Nell’ambito del giudizio di 2° grado la CISL aveva chiesto l’annullamento di tutti gli atti, adottati dalla A.C., successivi alla deliberazione n. 19/08 e alla determinazione Sindacale n. 11/08 e di tutti atti gestionali firmati dai funzionari Procaccianti e Parlascino e la restituzione da parte degli stessi della indennità percepita puali titolari di P.O.
La CISL chiedeva, inoltre, l’annullamento della deliberazione di G.M. n. 97 con la quale è stata approvata la riorganizzazione dell’assetto macro strutturale dell’Ente e della determinazione Sindacale n. 18 del 12.05.09 con la quale sono stati nominati i Responsabili delle strutture apicali quali titolari di P.O.
Il Giudice del Lavoro Stefania Di Renzio con sentenza n. 159/09, pur confermando il comportamento antisindacale dell’Amministrazione consumato prima delle delibere dell’aprile 2009, ha rigettato le ulteriori domande avanzate dalla CISL.
Pertanto l’impianto organizzativo del Comune viene confermato dal Giudice e, al tempo stesso, viene confermata la procedura seguita dal Comune dando ampia ragione alle tesi dei difensori del Comune, avv. Harald Bonura e Pietro Mela, che hanno sostenuto che le modalità di coinvolgimento dei sindacati utilizzate dal Comune sugli atti di “valenza generale” relativi alla “organizzazione degli uffici” sono corrette e non prevedono la concertazione preventiva.
Ne consegue che gli atti posti in essere dai due funzionari sono perfettamente legittimi e validi.