Comunicato Stampa
Respinto il ricorso di Giuseppe Capizzi contro l’elezione di Giuseppe Venezia a presidente del Consiglio comunale
Il 7 settembre 2011 il TAR Catania ha pronunciato l’ordinanza sul ricorso numero 2217 del 2011 presentato dal Consigliere comunale Giuseppe Capizzi che ha sostenuto di essere lui il Presidente eletto dal Consiglio comunale e non Giuseppe Venezia, sulla base di una personale interpretazione della normativa vigente.
Respinto il ricorso di Giuseppe Capizzi contro l’elezione di Giuseppe Venezia a presidente del Consiglio comunale
Il 7 settembre 2011 il TAR Catania ha pronunciato l’ordinanza sul ricorso numero 2217 del 2011 presentato dal Consigliere comunale Giuseppe Capizzi che ha sostenuto di essere lui il Presidente eletto dal Consiglio comunale e non Giuseppe Venezia, sulla base di una personale interpretazione della normativa vigente.
Questo il pensiero del magistrato relatore Maria Stella Boscarino condiviso dal Presidente Calogero Ferlisi e dal Consigliere Pancrazio Maria Savasta che nel dispositivo hanno apprezzato «le puntuali difese dell’Amm.ne e del controinteressato».
Soddisdfazione viene espressa dal sindaco Fausto Carmelo Nigrelli che afferma: «ora non esistono più alibi. Il Consiglio può lavorare serenamente nell’interesse della Città sotto la guida saggia ed esperta di Giuseppe Venezia e del Vice Presidente Rosario Paternicò.»
Sulle conseguenze politiche Nigrelli afferma: «Se i protagonisti del ricorso al TAR hanno dignità politica – ma sul punto nutro forti dubbi – le conseguenze della decisione del TAR dovrebbero essere le immediate dimissioni da Consigliere comuale di Giuseppe Capizzi e da segretario del circolo del PD di Ranieri Ferrara, ispiratore e responsabile politico dell’azione che ha messo a repentaglio l’amministrazione monocolore Pd votata dai cittadini e offerto una immagine negativa del partito. In ogni caso mi aspetto che gli organismi provinciali intervengano sanzionando il comportamento di Ferrara, Capizzi e degli altri consiglieri comunali che sono passati all’opposizione i quali, a mio avviso, non possono più stare dentro questo partito.»
Si allega sentenza tar
N. 01070/2011 REG.PROV.CAU.
N. 02217/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2217 del 2011, proposto da:
Giuseppe Capizzi, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Lo Presti, con
domicilio eletto presso Fabio Lo Presti in Catania, viale XX Settembre N.
43;
contro
Comune di piazza Armerina, rappresentato e difeso dall'avv. Harald
Bonura, con domicilio eletto presso Harald Bonura in Catania, viale XX
Settembre, 70; Consiglio Comunale di piazza Armerina;
nei confronti di
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Catania, domiciliata per
legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Giuseppe Venezia, rappresentato
e difeso dall'avv. Pietro Maria Mela, con domicilio eletto presso Pietro
Maria Mela in Catania, via E. Pantano, 93; Ilenia Adamo;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
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- della delibera n. 31 del 19 aprile 2011 avente ad oggetto elezione del
Presidente del Consiglio comunale nella parte in cui ha ritenuto infruttuosa
la votazione, non proclamando eletto alla carica di Presidente del Consiglio
comunale di Piazza Armerina il ricorrente;
- della delibera n. 42 del 2 giugno 2011;
- degli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di piazza Armerina e di
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e
di Giuseppe Venezia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 il dott.
Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto, ad un sommario esame, proprio della fase cautelare, insussistente
il necessario presupposto del fumus, avuto riguardo alle puntuali difese
dell’Amm.ne e del controinteressato con riferimento alla nota dell’Ass.to
Reg.le Autonomie Locali e F.P. del 13.5.2011 (doc.n.8 della produzione del
Comune) ;
Ritenuto di rinviare ogni determinazione circa il pagamento delle spese
della presente fase cautelare alla definizione del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di
Catania (Sezione Terza)
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respinge la domanda di sospensione.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata
presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle
parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 settembre
2011 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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