Consiglio Comunale del 23 aprile 2012
GRUPPO CONSILIARE PD
Ordine del Giorno: Proposta di perimetrazione del Parco archeologico della Villa Romana del Casale e delle aree archeologiche di Piazza Armerina e dei comuni limitrofi. Presa d’atto ai sensi dell’art. 20 comma 4 della L.R. 20/2000
PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL PARCO ARCHEOLOGICO - TAV. 11
Nel condividere le motivazioni che hanno portato il legislatore regionale all’istituzione di un parco archeologico così come definito “Parco archeologico della Villa romana del Casale e delle aree archeologiche di Piazza Armerina e dei comuni limitrofi”, si sottolinea comunque che la Villa del Casale, patrimonio Unesco, presenta problematiche, emergenze, criticità ed eccellenze diverse rispetto a quelle di altri giacimenti culturali chiamati a far parte dello stesso parco, pertanto sarebbe stato auspicabile guardare alla Villa ed al suo intorno come ad un unicum.
Si esprime apprezzamento per il principio di tutela del territorio che traspare dalla proposta nel suo complesso, ma si osserva che pur condividendo l'individuazione di un'area esterna alla zona B, la zona C, intesa come "luogo di promozione e valorizzazione del territorio del Parco che ne costituisca la cornice all'interno della quale il Parco possa operare iniziative economiche e culturali strettamente legate alle proprie attività e finalità" la stessa zona C risulti eccessiva in relazione al contesto produttivo sociale e locale.
Si fa riferimento
in particolare ai divieti individuati per tale zona, in quanto troppo generici e
non supportati da regolamenti specifici, che
interpretati letteralmente di fatto potrebbero danneggiare le attività agricole
e produttive (vedi uso delle energie rinnovabili e altro).
A tale
proposito non
si ritiene giustificato il divieto assoluto di installazione di impianti ad
energia rinnovabile, di parchi fotovoltaici e di impianti eolici, considerato
che il mini eolico e l’eolico integrato stanno cominciando già a sostituire le
attuali torri del vento.
Non risulta chiaro il
divieto assoluto di realizzazione di discariche e di qualsiasi altro impianto
di smaltimento rifiuti, alla luce del D.Lgs. 152/06 che distingue, per esempio,
tra rifiuti pericolosi e non pericolosi e a proposito delle attività di
smaltimento e recupero rifiuti prende in considerazione il recupero energetico,
ambientale etc.
E non risulta chiaro se
il divieto di scaricare terra, per la zona C, contempli anche le normali
attività agricole ed edilizie.
Inoltre non si condivide
il divieto di installare impianti pubblicitari, per la zona C, non compatibili
con il decoro paesaggistico del Parco, senza che tale divieto sia collegato ad
un regolamento specifico, che entri in vigore contestualmente al regolamento
del Parco.
Non essendo evidente la
corrispondenza o meno del vigente strumento urbanistico con la proposta di
perimetrazione, anche e soprattutto in funzione delle attività consentite e
vietate nella zona C del parco archeologico, si ritiene eccessivo aver inserito la quasi totalità del territorio comunale di Piazza Armerina all’interno del perimetro
della zona C. Pur riconoscendo la valenza strategica di tale scelta si ritiene
necessario che solo il centro storico della città ne faccia parte.
GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO
Si rileva infine che, nel regolamento del parco,
non vi è coerenza fra l’art. 5 “Soggetti della ricerca scientifica” con il
successivo art. 11 “Funzionamento e compiti del Comitato tecnico-scientifico”,
in quanto alcuni soggetti del comitato tecnico-scientifico, deputati ad
esprimere pareri importanti per il funzionamento del Parco, paradossalmente non
possono effettuare nessuna attività di ricerca scientifica.
Per le motivazioni fin
qui esposte si propone di:
1. Ridurre la zona C della
perimetrazione proposta per il centro urbano includendovi solo il centro
storico della città di Piazza Armerina (Zona A del PRG vigente), escludendo pertanto
le zone omogenee della città previste dal PRG.
2.
Apportare la seguente modifica (in grassetto e tutto
maiuscolo) all’art. 5 “Soggetti della ricerca scientifica”del regolamento: “In tutto il territorio del Parco può essere svolta attività di ricerca
scientifica soltanto da parte del Parco e da soggetti scientificamente
qualificati e di esperienza, comprovata da attestazioni di
soprintendenze, università statali, CENTRI INTERUNIVERSITARI, FONDAZIONI
ED ASSOCIAZIONI CULTURALI ED AMBIENTALISTE, DI RILEVANZA NAZIONALE (COMPRESE LE
STRUTTURE INTERMEDIE E PERIFERICHE), autorizzati o convenzionati, e ai
quali, solo a tal fine, può essere concessa deroga specifica”.
3.
Di
ridurre i divieti nella zona C del Parco, e quindi modificare l’art. 19
“Divieti” del regolamento, prevedendo esclusivamente i seguenti divieti:
· Realizzare discariche.
· Danneggiare od occludere
inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti.
· Realizzare opere di
regimentazione (sponde, traverse, stramazzi) su corsi d’acqua naturali (fiumi,
etc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di
ingegneria naturalistica.
· Attuare interventi che
modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le
esigenze di attività agricole.
GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO
PROPOSTA INSERIMENTO
AREE ARCHEOLOGICHE
Considerato che il
territorio risulta essere ricco di aree archeologiche di interesse scientifico
e culturale, si rileva che alcuni siti oggetto di studio e di ricerca non sono citati
nella Relazione (Tav. 1) del “Parco
archeologico della Villa romana del Casale e delle aree archeologiche di Piazza
Armerina e dei comuni limitrofi”. Pertanto al fine di avere una continuità
culturale e scientifica di maggiore valenza territoriale e temporale avente
come epicentro la Villa Romana, si propone che facciano parte del Parco le
seguenti aree archeologiche:
1.
I
quattro casali medievali, che hanno avuto un ruolo importante nella storia di
Piazza e dei comuni vicini: Polino, Fundrò, Rossomanno, Gatta.
2.
La
contrada Ramata, dove nei contrafforti che delimitano versanti nord – est ed
ovest si scrive la pagina più antica della presenza dell’uomo nel nostro
territorio. L’individuazione di alcuni ripari ed il rinvenimento di materiale
epigravettiano (strumenti litici appartenenti al paleolitico superiore /
mesolitico) permettono di ricostruire una storia si data circa 10.000 anni a.C.
3.
La
contrada Dragofosso, dove i resti di una necropoli ellenistico – romana ed il
rinvenimento di ceramica bizantina lasciano supporre una lunga frequentazione.
4.
Torre
di Bona, un rarissimo documento di epoca moderna (1600??), che svolgeva la
probabile funzione di luogo di dazio.
5.
La
Villa Romana di Contrada Rasalgone.
Si tratta di siti
archeologici individuabili nelle cartine IGM:
· 268 II NE Valguarnera –
268 II SO Monte Navone;
· 268 II SE Piazza
Armerina;
· 268 II NE Valguarnera;
· 268 II NO Friddani;
· 272 I NE Mirabella
Imbaccari;
· 272 I NO Mazzarino