mercoledì 24 ottobre 2012

Sarà il TAR ad esprimersi sul ricorso del comune contro la regione, per il transito dall'ATO di Enna a quello di Caltanissetta

Piazza, 23 ottobre 2012
COMUNICATO STAMPA
Sarà il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA a esprimersi sul ricorso presentato dal Comune di Piazza Armerina contro l’Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, la Regione Siciliana, la Presidenza della Regione Siciliana eil dott. Eugenio Amato, nella qualità di Commissario straordinario del Comune di Piazza Armerina in relazione alla nomina di quest’ultimo nella complessa vicenda del transito di Piazza dall’ATO Enaneuno al CL12 che comprende Gela ed altri comuni delle province di Caltanisetta e Agrigento.

Nel lungo documento notificato dal prof. Agatino Cariola, professore ordinario di Diritto Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza del’Università di Catania, difensore del comune di Piazza, si leggono i numerosi motivi per i quali il sindaco Nigrelli, interpretando anche la volontà unanime del Consiglio comunale, ritiene illegittimo il comportamento dell’Assessorato e chiede l’annullamento degli atti.
L’assessorato dell’Energia, a fronte della legittima richiesta del Comune di Piazza Armerina di entrare a far parte della costituenda S.S.R. ATO n. 12 – Caltanissetta provincia sud, “ha assunto una posizione contrastante con il dettato della l.r. n. 9/2010 e s.m.i., nonché lesiva dell’autonomia costituzionalmente attribuita ai Comuni. Il tutto è stato disposto attraverso una procedura viziata da evidente eccesso di potere, e da difetti di istruttoria e di motivazione ed illogicità.”
L’Assessorato regionale, in parole povere, ha impedito al comune di Piazza Armerina l’attivazione della procedura prevista dalla legge per il passaggio da un ATO all’altro, senza il supporto di alcun appiglio normativo – e, quindi, in spregio al dettato della l.r. n. 9/2010 - attraverso una “strada alternativa” consistente nell’obbligo di aderire all’ATO Ennaeuno, per poi attivare la procedura di transito presso altro bacino territoriale solo successivamente. Il Comune accusa la regione di avere imposto una strada priva di qualsiasi base normativa e contrastante con la lettera e lo spirito della l. r. n. 9/2010, che espressamente disciplina la possibilità da parte dei Comuni-soci di aderire ad una S.R.R. di un altro ATO prima della costituzione delle dette società e non “in corsa”.

L’art. 5, comma 2 e 3, - vioene osservato nel ricorso - prevede che il transito da un ATO diverso da quello di riferimento è possibile entro 30 giorni dalla comunicazione alle province ed ai comuni del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

Di conseguenza, posto che tale Piano è stato approvato con D.M. Ambiente 11 luglio 2012, pubblicato in G.U.R.I. 2 agosto 2012, la richiesta avanzata dal Comune ricorrente è pienamente tempestiva e legittima.



Inoltre viene sottolineata la illegittimità della nomina del Commissario poiché la legge vigente prevede il commissariamento dei Comuni solo ed esclusivamente se i Comuni non provvedono all’approvazione della convenzione e dello statuto delle costituende S.R.R.

Il Comune di Piazza Armerina, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 6 agosto 2012, in ossequio alla normativa di cui all’art. 5, l.r. n. 9/2010, aveva approvato la proposta di adesione alla S.S.R. ATO n. 12 – Caltanissetta provincia sud, con contestuale approvazione dello Statuto e dell’Atto costitutivo della citata società.

In virtù di ciò, la deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Piazza Armerina n. 1 del 3 ottobre 2012 appare innanzitutto illegittima nella parte in cui ha provveduto ad annullare in autotutela la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 6 agosto 2012, in assenza dei presupposti indicati dall'art. 21-quinquies l. n. 241 del 1990, e senza rispettarne il procedimento.

L'adesione forzata di un comune ad un ATO – aggiunge l’avv. Cariola - come presupposto per il successivo "passaggio" a diversa S.R.R., sarebbe incostituzionale per evidente irragionevolezza e contrasto con il principio di buon andamento, oltre che il valore dell'autonomia locale sancito dagli artt. 5, 114 e 118 Costituzione e con l'art. 117, comma 2, lett. l), Cost., giacché si interviene nei rapporti di diritto societario tra Comune-socio e S.R.R., trasgredendo il tradizionale “limite di diritto privato” la cui disciplina è sicuramente preclusa alla normativa regionale. Sul punto basti considerare che l’art. 6, comma 7, l.r. n. 9/2010, prevede espressamente che “per il funzionamento della S.R.R. si applicano le norme del codice civile”.

“Sono convinto che il TAR non potrà che accogliere le nostre ragioni – commenta il Sindaco Fausto Carmelo Nigrelli. Nei prossimi giorni sarò all’Assessorato per chiedere che, senza attendere la sospensiva del TAR, Piazza venga autorizzata, come hanno voluto unanimemente la sua Amministrazione e il suo Consiglio comunale, interpretando gli interessi della comunità, a transitare, senza indugi, all’ATO CL12.”

Chi sono

Qualcuno, di cui non ho molta stima, mi chiama "Architetto di Dio". La cosa, però, mi piace. Dicono che sono un architetto eclettico ed un pò anomalo. Il mio lavoro è a metà tra i restauri ed il turismo. Sono cooperatore salesiano e amo Don Bosco. Sono sposato con Cinzia che amo. Abbiamo tre figli, Gabriele Samuele e Gaia. Se vuoi scrivermi ecco la mail architettodidio@gmail.com


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"Il senso di inquietudine mi insegue sempre e quando mi pare di aver colto una certezza ricado nell'assoluto smarrimento. Mi chiedo: sono al posto giusto, al momento giusto? Boh! che casino è la VITA e quanto doloroso è questo cammino di scoperta dell'Assoluto che c'è in noi!"

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