Pubblicizzalo poichè nessuno lo conosce e nessuno sa che è possibile produrre istanza al sindaco se famiglia numerosa o disagiata. In via transitoria per i consumi relativi all’anno 2009, gli intestatari di singole utenze potranno produrre l’istanza entro il 30 Settembre 2009, con validità dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009. Con decorrenza 2010 e per gli anni successivi, gli aventi diritto dovranno produrre l’istanza entro e non oltre il 31 Gennaio.
Cordialmente Filippo Rausa
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REGOLAMENTO DELLE TARIFFE IDRICHE PER LE UTENZE DEBOLI
Approvato con deliberazione assembleare n. 15 del 28\05\2009
REGOLAMENTO DELLE TARIFFE IDRICHE PER LE UTENZE DEBOLI
Art. 1 - Oggetto e finalità
Il presente regolamento regola la concessione di agevolazioni tariffarie per fornitura di acqua potabile a nuclei familiari e soggetti/utenti che, versando in particolari condizioni socio/economiche, appaiono meritevoli di un intervento di agevolazione e che si trovano nelle condizioni indicate al successivo art. 2.
E’ stato ritenuto opportuno, al fine dell’identificazione delle categorie da agevolare, ricorrere ad un indicatore misto, che incrociasse l’aspetto qualitativo (appartenenza a determinate categorie sociali) all’aspetto quantitativo (indicatore del livello della situazione economica).
Art. 2 - Soggetti che beneficiano delle agevolazioni
Hanno diritto alle agevolazioni di cui al successivo art. 7 i soggetti/utenti residenti che hanno difficoltà economiche a sostenere il costo della fornitura idrica, o meritevoli di una particolare tutela, e precisamente:
Approvato con deliberazione assembleare n. 15 del 28\05\2009
REGOLAMENTO DELLE TARIFFE IDRICHE PER LE UTENZE DEBOLI
Art. 1 - Oggetto e finalità
Il presente regolamento regola la concessione di agevolazioni tariffarie per fornitura di acqua potabile a nuclei familiari e soggetti/utenti che, versando in particolari condizioni socio/economiche, appaiono meritevoli di un intervento di agevolazione e che si trovano nelle condizioni indicate al successivo art. 2.
E’ stato ritenuto opportuno, al fine dell’identificazione delle categorie da agevolare, ricorrere ad un indicatore misto, che incrociasse l’aspetto qualitativo (appartenenza a determinate categorie sociali) all’aspetto quantitativo (indicatore del livello della situazione economica).
Art. 2 - Soggetti che beneficiano delle agevolazioni
Hanno diritto alle agevolazioni di cui al successivo art. 7 i soggetti/utenti residenti che hanno difficoltà economiche a sostenere il costo della fornitura idrica, o meritevoli di una particolare tutela, e precisamente:
A. Indicatore ISEE fino a € 9.000,00
Art. 3 - Modalità di richiesta delle agevolazioni da parte dell’utente
Per aver diritto alle agevolazioni di cui all’art. 7, dovrà essere presentata dichiarazione ISEE da
presentare al Sindaco del Comune di residenza. I Sindaci, previa verifica della documentazione presentata, sono tenuti a redigere l’elenco degli aventi diritto da trasmettere alla Società Acqua Enna ScpA, fino al raggiungimento della percentuale del 5% degli utenti residenti nel Comune di appartenenza. I nuclei familiari o i soggetti/utenti facenti parte di utenze condominiali, potranno rivolgersi al proprio
amministratore del condominio, ovvero ad altro soggetto avente titolo, che provvederanno a presentare idonea documentazione attestante i requisiti di cui all’art. 2
Art. 3 - Modalità di richiesta delle agevolazioni da parte dell’utente
Per aver diritto alle agevolazioni di cui all’art. 7, dovrà essere presentata dichiarazione ISEE da
presentare al Sindaco del Comune di residenza. I Sindaci, previa verifica della documentazione presentata, sono tenuti a redigere l’elenco degli aventi diritto da trasmettere alla Società Acqua Enna ScpA, fino al raggiungimento della percentuale del 5% degli utenti residenti nel Comune di appartenenza. I nuclei familiari o i soggetti/utenti facenti parte di utenze condominiali, potranno rivolgersi al proprio
amministratore del condominio, ovvero ad altro soggetto avente titolo, che provvederanno a presentare idonea documentazione attestante i requisiti di cui all’art. 2
Art. 4 - Termini e modalità di presentazione delle istanze. La documentazione di cui all’art. 3 ha valore annuale e deve essere ripresentata, pur non verificandosi variazioni, pena la decadenza dei benefici nei seguenti termini:. Gli aventi diritto alle agevolazioni hanno l’obbligo, pena la decadenza dal beneficio, di sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura
Utenze singole
In via transitoria per i consumi relativi all’anno 2009, gli intestatari di singole utenze potranno produrre l’istanza entro il 30 Settembre 2009, con validità dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009. Con decorrenza 2010 e per gli anni successivi, gli aventi diritto dovranno produrre l’istanza entro e non oltre il 31 Gennaio.
Utenze condominiali
In via transitoria per l’anno 2009, gli amministratori condominiali o la persona delegata dal condominio, dovranno produrre l’istanza entro e non oltre il 30 Settembre 2009 con validità dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
Con decorrenza 2010 e per gli anni successivi, gli amministratori condominiali o la persona delegata dal condominio, dovranno produrre l’istanza entro e non oltre il 31 Gennaio.
Art. 5 - Modulistica
La richiesta di agevolazione completa della documentazione di cui sopra e di copia di valido documento di identità potrà essere inviata al Comune di residenza o presso i Patronati. La stessa documentazione potrà essere consegnata agli uffici al pubblico del Comune di residenza , o
inviata con lettera AR, nei termini indicati e precisamente:
1) Entro il 30 Settembre 2009 per l’anno 2009;
2) Entro il 31 Gennaio di ogni anno per gli anni successivi.
Il Comune di appartenenza, contestualmente alla presentazione dell’istanza da parte dell’utente presso gli uffici aperti al pubblico, rilascerà all’utente una ricevuta che attesti la richiesta di agevolazione tariffaria.
Art. 6 – Controllo documentazione presentata e sanzioni
Il Comune di appartenenza, ricevuta la richiesta debitamente compilata e completa della documentazione attestante i requisiti, prima di redigere l’elenco degli aventi diritto da inviare alla Società gestore, procederà ad una verifica a campione , del possesso dei requisiti, per accertare la veridicità delle dichiarazioni. Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla
legge, decadranno le agevolazioni sin dall’origine, per cui l’interessato si costituirà immediatamente
debitore nei confronti di Acqua Enna Scpa per una somma corrispondente all’agevolazione già accordata, oltre a mora ed interessi legali.
Art. 7 - Misura delle agevolazioni
Agli aventi diritto verrà applicata un’agevolazione che, per l’anno 2009, prevede:
· quota fissa/anno € 20,00;
· esonero totale pagamento prima fascia , fino a 44 mc su base annua;
Art. 8 - Periodo di agevolazione
Le agevolazioni di cui all’art. 7 hanno validità un anno e si applicano sulle fatture relative ai consumi effettuati in data successiva a quella di presentazione dell’istanza, previa contestuale comunicazione del dato aggiornato relativo alla lettura del contatore.
In via transitoria, per il solo anno 2009, le agevolazioni si applicano su tutti i consumi relativi al periodo dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, salva la presentazione delle richieste presentate entro il 30 Settembre 2009, ai sensi dell’art. 4.
Art. 9 - Comunicazione dei risultati
Acqua Enna Scpa, sulla base dell’elenco degli aventi diritto, inviato dai Sindaci, procederà all’applicazione della tariffa agevolata nei tempi e nei modi stabiliti dall’art. 8; Gli utenti sono tenuti al pagamento delle fatture in acconto precedenti la concessione dell’agevolazione; le fatture successive e in ogni caso quella di conguaglio annuale, terranno conto comunque dell’agevolazione concessa. Il Comune, presso cui è stata presentata richiesta di agevolazione invierà, in caso di accoglimento,entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda ,risposta scritta a chi ha presentato l’istanza. Se entro 30 giorni non sarà pervenuta nessuna comunicazione, la domanda si intende rigettata.
L’Ato idrico, in collaborazione con Acqua Enna Spa provvederà, nei modi ritenuti più idonei, a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente regolamento.
Art.10 Norme finali
In ogni Comune le utenze in fascia debole non potranno essere superiori al 5% delle utenze residenti nel Comune. Gli utenti destinatari delle agevolazioni non potranno in ogni caso rappresentare più del 5% del totale delle utenze residenti, per un totale di 3.415 utenze a livello provinciale
Utenze singole
In via transitoria per i consumi relativi all’anno 2009, gli intestatari di singole utenze potranno produrre l’istanza entro il 30 Settembre 2009, con validità dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009. Con decorrenza 2010 e per gli anni successivi, gli aventi diritto dovranno produrre l’istanza entro e non oltre il 31 Gennaio.
Utenze condominiali
In via transitoria per l’anno 2009, gli amministratori condominiali o la persona delegata dal condominio, dovranno produrre l’istanza entro e non oltre il 30 Settembre 2009 con validità dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
Con decorrenza 2010 e per gli anni successivi, gli amministratori condominiali o la persona delegata dal condominio, dovranno produrre l’istanza entro e non oltre il 31 Gennaio.
Art. 5 - Modulistica
La richiesta di agevolazione completa della documentazione di cui sopra e di copia di valido documento di identità potrà essere inviata al Comune di residenza o presso i Patronati. La stessa documentazione potrà essere consegnata agli uffici al pubblico del Comune di residenza , o
inviata con lettera AR, nei termini indicati e precisamente:
1) Entro il 30 Settembre 2009 per l’anno 2009;
2) Entro il 31 Gennaio di ogni anno per gli anni successivi.
Il Comune di appartenenza, contestualmente alla presentazione dell’istanza da parte dell’utente presso gli uffici aperti al pubblico, rilascerà all’utente una ricevuta che attesti la richiesta di agevolazione tariffaria.
Art. 6 – Controllo documentazione presentata e sanzioni
Il Comune di appartenenza, ricevuta la richiesta debitamente compilata e completa della documentazione attestante i requisiti, prima di redigere l’elenco degli aventi diritto da inviare alla Società gestore, procederà ad una verifica a campione , del possesso dei requisiti, per accertare la veridicità delle dichiarazioni. Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla
legge, decadranno le agevolazioni sin dall’origine, per cui l’interessato si costituirà immediatamente
debitore nei confronti di Acqua Enna Scpa per una somma corrispondente all’agevolazione già accordata, oltre a mora ed interessi legali.
Art. 7 - Misura delle agevolazioni
Agli aventi diritto verrà applicata un’agevolazione che, per l’anno 2009, prevede:
· quota fissa/anno € 20,00;
· esonero totale pagamento prima fascia , fino a 44 mc su base annua;
Art. 8 - Periodo di agevolazione
Le agevolazioni di cui all’art. 7 hanno validità un anno e si applicano sulle fatture relative ai consumi effettuati in data successiva a quella di presentazione dell’istanza, previa contestuale comunicazione del dato aggiornato relativo alla lettura del contatore.
In via transitoria, per il solo anno 2009, le agevolazioni si applicano su tutti i consumi relativi al periodo dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, salva la presentazione delle richieste presentate entro il 30 Settembre 2009, ai sensi dell’art. 4.
Art. 9 - Comunicazione dei risultati
Acqua Enna Scpa, sulla base dell’elenco degli aventi diritto, inviato dai Sindaci, procederà all’applicazione della tariffa agevolata nei tempi e nei modi stabiliti dall’art. 8; Gli utenti sono tenuti al pagamento delle fatture in acconto precedenti la concessione dell’agevolazione; le fatture successive e in ogni caso quella di conguaglio annuale, terranno conto comunque dell’agevolazione concessa. Il Comune, presso cui è stata presentata richiesta di agevolazione invierà, in caso di accoglimento,entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda ,risposta scritta a chi ha presentato l’istanza. Se entro 30 giorni non sarà pervenuta nessuna comunicazione, la domanda si intende rigettata.
L’Ato idrico, in collaborazione con Acqua Enna Spa provvederà, nei modi ritenuti più idonei, a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente regolamento.
Art.10 Norme finali
In ogni Comune le utenze in fascia debole non potranno essere superiori al 5% delle utenze residenti nel Comune. Gli utenti destinatari delle agevolazioni non potranno in ogni caso rappresentare più del 5% del totale delle utenze residenti, per un totale di 3.415 utenze a livello provinciale