L’eventuale applicazione dell’ICI-IMU alle scuole paritarie non sarebbe
giusta né equa.
- Perché
contrasta con l’art. 1, comma 1 della Legge 62/2000
“Il sistema nazionale di
istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma,
della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie
private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario
l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della
domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita”.
Esse, dunque, hanno i
medesimi doveri e diritti delle scuole statali, poiché svolgono un servizio
pubblico (comma 3, art. 1, legge n. 62/2000) e concorrono ai medesimi fini.
-
Perché contrasta con l’art. 1, comma 8 della Legge 62/2000
“Alle scuole paritarie,
senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale
previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive
modificazioni”.
Per tale decreto “non si considerano commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali” (art. 5, comma 1 lett.a D.L. 460/1997).
Ad esse
dunque, si applica il medesimo trattamento fiscale previsto per le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, poiché ne hanno i medesimi
requisiti.
- Perché contrasta con l’art. 1, comma 3 del
Decreto Legislativo 76/2005
“La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione
e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di
una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni
scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle
Province autonome di Trento e Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui
all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute
ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di
prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione”.
Non possono essere considerate “commerciali” quelle
attività che erogano un servizio che ha rilievo pubblico, è destinato
all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione, tende ad
assicurare fondamentali diritti di cittadinanza, come il diritto allo studio e
il diritto all’istruzione e formazione professionale.
- Perché contrasta con l’art 118, comma 4 della
Costituzione
“Stato,
Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
Si pone,
dunque, in contrasto con questo principio costituzionale ogni decisione
legislativa che, anziché favorire, abbia l’effetto di rendere ancora più
difficili l’attuazione di attività educative che vengono svolte dal privato
sociale, nell’interesse generale della collettività e non per fini di lucro, e
sono espressione del principio di sussidiarietà.
Roma, 24
febbraio 2012 La Conferenza degli Ispettori Salesiani d’Italia –
CISI
La Conferenza interispettoriale delle FMA d’Italia-CII