Azione amministrativa forte della Studentesca Armerina
la quale contesta apertamente la nota che si è vista recapitare
dall'Ufficio Sport del Comune di Piazza Armerina, con la quale si intima il
pagamento del tiket pregresso del Palaferraro (2 mesi) entro 10
giorni, altrimenti il custode della struttura non consentirà
più l'ingresso.
"Abbiamo sospeso il pagamento del ticket comunale -
afferma il dirigente responsabile prof. Giuseppe Diana - quando ci siamo resi
conto che non tutte le Associazioni Sportive erano state chiamate a partecipare
alle spese di gestione. Abbiamo chiesto chiarimenti e comunicato che avremmo
sospeso il pagamento del ticket, che regolarmente effettuiamo da due anni, fino
a quando non ci avessero dimostrato che non c'è una dispartità di
trattamento nell'azione amministrativa con le altre ASD ( e non parliamo delle
fasce protette come i disabili o altre) piuttosto che conformata a regole
di buon andamento ed imparzialità.
Contemporaneamente
nel comunicare di voler adempiere ai propri doveri, si è fatto istanza di
accesso agli atti relativi ai procedimenti sollevati e comminati alle altre
associazioni sportive concessionarie, con precisa indicazione dell’avvenuto tempestivo
pagamento dei canoni da parte delle altre concessionarie ed esibizione della
documentazione relativa per gli anni 2011, 2012 e 2013 di tutti gli impianti
sportivi della città, ivi compresi quelli esternalizzati in gestione a
privati. E' il momento di ripristinare la legalità, la città è cambiata come
recita lo slogan dell'Amministrazione, ma per quello che riguarda lo sport
sicuramente in peggio".
Ecco la lettera inviata al comune dalla Studentesca Armerina per contestare una situazione di certo poco trasparente.
"Al Sig. Sindaco p.t. del Comune di Piazza Armerina
Al Sig. Assessore Allo Sport del Comune di Piazza Armerina
Al Responsabile del X Settore del Comune di Piazza Armerina
Piazza Armerina,
Il sottoscritto nella qualità di legale rappresentante p.t. della A.S.D. Studentesca Armerina,
concessionaria dell’impianto sportivo come da prot. 25326 del 26.11.2012, dietro istanza
dello 03.09.2012, a riscontro della nota del 26.04.2013 n. prot. 14276 con cui nel sollecitare le
morosità si comunicava il divieto di fruire dell’impianto sportivo, osserva quanto segue.
Come è noto l’impianto sportivo Pala Ferraro è utilizzato dalla A.S.D. per consentire
l’allenamento consono alla partecipazione alle competizioni sportive a cui l’associazione è
iscritta e regolarmente concorre con più che proficui risultati.
L’uso dell’impianto sportivo in parola è in esercizio di un servizio pubblico a domanda
individuale regolamentato dalle norme di legge, disciplinato per le tariffe da determinazioni
Sindacali e Regolamenti comunali e soggetto ad un contributo degli utenti.
La scrivente A.S.D. ha più volte eccepito, contestato, lamentato e verificato come non tutte le
associazioni fruitrici dell’impianto in concessione siano in regola con il pagamento del ticket,
evidenziando inoltre che il pagamento del ticket fosse stato reso operativo esclusivamente per
l’utilizzo del Palaferraro, senza estenderlo alle altre strutture sportive gestite direttamente dal
Comune.
Ciò ha comportato la dolorosa, quanto opportuna, scelta di sospendere il pagamento del
ticket sino a che detta insopportabile situazione fosse adeguatamente trattata e risolta dal
concedente.
Tra l’altro detta consapevole scelta è stata originata ben conoscendo di incorrere in quanto
contenuto nell’art. 4 del disciplinare dell’allegato b alla determinazione sindacale n. 8 del
15. 03.2004 che alla lettera b) prescrive che il mancato pagamento del canone comporta
l’applicazione degli interessi di mora.
Non anche prevedendo che il mancato pagamento del canone comporti ipso facto il divieto di
accesso all’impianto.
Peraltro, come già ribadito, la sospensione del pagamento del canone è ben motivata dalla
necessità di far luce su comportamenti poco trasparenti del concedente.
Tanto posto è evidente che la nota che si riscontra nel comminare il divieto di accesso
condizionato al pagamento è in palese abuso di potere.
Sembrerebbe, invero, al momento l’unica via proseguibile dal concedente quella di costituire
in mora l’associazione, salvo chiedere il dovuto con gli interessi maturati.
Quindi alla luce di quanto sin qui si chiede di voler sospendere ogni divieto di accesso perché
inflitto in abuso a norme di legge e quindi illegittimo. Contemporaneamente nel comunicare
di voler adempiere ai propri doveri, si fa istanza di accesso agli atti relativi ai procedimenti
sollevati e comminati alle altre associazioni sportive concessionarie, con precisa indicazione
dell’avvenuto tempestivo pagamento dei canoni da parte delle altre concessionarie ed
esibizione della documentazione relativa per gli anni 2011, 2012 e 2013 di tutti gli impianti
sportivi della città, ivi compresi quelli esternalizzati in gestione a privati.
In difetto di quanto domandato, si reputa di versare in una condizione di disparità di
trattamento nell’azione amministrativa che piuttosto essendo conformata a regole di buon
andamento ed imparzialità evidenzia l’immediato pregiudizio per la scrivente e lo sviamento
dell’attività del concedente nei confronti dei fruitori morosi non anche sollecitati ed impediti
dall’uso dell’impianto.
Si rappresenta che in caso di negativo riscontro alla presente istanza, a tal fine indirizzata
al legale rappresentante dell’Ente ed all’Assessore al ramo, per ogni sollecito intervento
sulla base dei criteri di esercizio dell’attività amministrativa denominata ricorso gerarchico
improprio, ogni pregiudizio patito dalla scrivente associazione sarà fatto valere nelle più
opportune sedi, non trascurando di evidenziare le concorrenti responsabilità amministrative,
civili e penali di tutti i soggetti che saranno ritenuti responsabili.
Il presidente della A.S.D."