C.C. 02/02/2012
OGGETTO: PROPOSTA ORDINE DEL GIORNO DA PARTE DEI CONSIGLIERI RENATO INCARDONA
E FIORIGLIO BASILIO RELATIVO ALLA PAVENTATA SOPPRESIONE NELLA CITTA’ DI
PIAZZA ARMERINA DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
Premesso che in data 14.09.2011 con L. 148/2011, a norma dell’art. 1, comma 2°, veniva convertito il D.L. del 13.08.2011 n.138, recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria, approvando disegno di legge con delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli Uffici Giudiziari;
Che per effetto del suddetto disegno di legge anche l’Ufficio del Giudice di Pace di Piazza Armerina, primo Grado della Giurisdizione, è a rischio di soppressione;
Che con gli schemi dei Decreti Legislativi di riordino delle circoscrizioni Giudiziarie, approvati dal Consiglio dei Ministri nelle sedute del 16.12.2011 e 23.12.2011; è stata prevista la soppressione e il conseguente accorpamento degli Uffici del Giudice di Pace dislocati in sedi diverse da quelle circondariali, pari a 674 unità che rappresentano l’80% del totale degli Uffici del Giudice di Pace, negli Uffici del Giudice di Pace circondariale, presso i quali saranno trasferite le competenze degli Uffici soppressi;
Che in data 11.01.2012 il Presidente della Repubblica ha emanato lo schema del D.lgs. di revisione delle circoscrizioni Giudiziarie – Uffici del Giudice di Pace , dalla quale si evince che l’ufficio di Piazza Armerina rientra nella soppressione;
Che con la L. 51/1998 dal 02/06/1999 è stata soppressa la sezione distaccata della Pretura di Piazza Armerina;
Che il legislatore nel prendere in esame, la opportunità di revisione dell’assetto della Geografia Giudiziaria, con particolare riferimento alla necessità di sopprimere le Preture , non ritenne di istituire la sezione di Tribunale nella Città di Piazza Armerina;
La Pretura di Piazza Armerina, già ridotta al rango di sezione della Pretura Circondariale, sin dalla riforma del processo penale dal 24/10/1989 funzionava ottimamente servendo un bacino di utenza di circa 65 mila abitanti relativo ai comuni di Aidone, Valguarnera, Barrafranca, Pietraperzia e altri comuni che, pur appartenenti ad altra Provincia ed altro Tribunale, hanno di fatto fruito della struttura Giudiziaria di Piazza Armerina, vedi: Raddusa, San Cono e Mirabella Imbaccari, in quanto molti CITTADINI, possiedono terreni ricadenti nel territorio Armerino.
Quest’ultimi Comuni con separati atti deliberativi manifestarono l’esigenza dell’istituzione della Sezione di Tribunale nel Comune di Piazza Armerina per la fruibilità dei propri CITTADINI;
Che la nuova riforma dell’istituzione del Giudice unico, L. 51/1998, ha privato ormai anche della presenza dello Stato nella rappresentanza giurisdizionale superiore, non avendo ritenuto il legislatore di istituire la Sezione di Tribunale;
Che con L. 374/1991 è stato istituito l’Ufficio del Giudice di Pace e con decorrenza 20.03.1995 è diventato operativo;
Che lo spirito della Legge n. 374/1991 istitutiva del Giudice di Pace era quella di ridare la presenza della Giurisdizione nei piccoli paesi, con la massima diffusione degli uffici nel territorio, dove con la soppressione delle Preture a seguito della riforma del codice di procedura penale del 1989 aveva creato grave pregiudizio per i Cittadini;
Che la soppressione contraddirebbe la scelta fatta dal Legislatore con la L.374/1991 in favore della massima diffusione sul territorio;
Che anche nell’anno 2000 la direzione Generale dell’Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali del Ministero della Giustizia, a seguito di una analisi statistica degli Uffici del Giudice di Pace, propose agli organismi competenti il ridimensionamento dell’organico dei Giudici di Pace ed una rideterminazione della distruzione nel territorio degli Uffici mediante l’accorpamento di quelli che avevano un carico di lavoro inferiore a….;
Che in quella occasione le organizzazioni dei Giudici di Pace , in audizione dell’VIII commissione del C.S.M., “che pur riconoscendo l’esigenza di un ridimensionamento degli organici e di una rideterminazione della distribuzione territoriale degli uffici, osservavano che la L.374/91, non persegue soltanto la finalità deflattiva, ma è preordinata anche ( a seguito della scomparsa delle Preture mandamentali) ad assicurare una diffusione dei Giudici di Pace sul territorio, per cui era inopportuno ridisegnare la geografia in base a meri indici di produttività.” ( V. fasc.. N.472/99G.d.P./8° comm. C.S.M.);
Piazza Armerina che fu sede di Tribunale e di sotto-Prefettura è sempre stata penalizzata vedi soppressione dell’ Ufficio Registro – Ufficio Imposte dirette, Ferrovie ed altri servizi: Agenzia Siciliana Gas , Sportello Montepaschi Serit ecc.
TANTO PREMESSO
Chiediamo che il Consiglio Comunale voti il presente ordine del giorno inteso a sostenere la non soppressione nella Città di Piazza Armerina, dell’Ufficio del Giudice di Pace, facendo ricorso agli organismi proposti, previo parere delle Autorità Circondariali e Distrettuali: Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta, Consiglio Giudiziario presso la stessa Corte di Appello, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, Presidente del Tribunale di Enna , Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Enna.
Ritenuto che esistono tutte le condizioni perché nella Città di Piazza Armerina possa restare l’Ufficio del Giudice di Pace, avendo tutte le caratteristiche: produttività , carico di lavoro, ( dalla relazione del Presidente della Corte di Appello sull’Amministrazione della Giustizia del 30.01.2010, nel periodo 1 Luglio 2008 – 30 Giugno 2009, risulta che su venti Comuni con Ufficio del Giudice di Pace, appartenenti tutti al distretto della Corte di Appello di Caltanissetta, l’Ufficio del Giudice di Pace di Piazza Armerina, per affari in materia Civile e penale si posiziona al quarto posto) efficienza e centralità per posizione geografica per il circondario dei paesi della Provincia di Enna della zona sud;
Ritenuto che in considerazione della posizione geografica e del carico di lavoro il Legislatore per le caratteristiche suddette con la riforma del 24.10.1989, mantenne la Pretura di Piazza Armerina , a sezione distaccata, con competenza Giurisdizionale sui Comuni di Barrafranca, Pietraperzia, Aidone e Valguarnera;
Che per evitare l’intasamento e decongestionare il carico di lavoro dell’Ufficio del Giudice di Pace circondariale con l’accorpamento di tutti gli Uffici del Giudice di Pace della Provincia; il mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace di Piazza Armerina avrebbe la doppia utilità, prima per l’elemento territoriale, che assume rilevanza particolare in una Provincia come Enna, per l’estensione del territorio, per le strade, molte ancora prive di quella sicurezza minima ed altre perché interrotte ed ancora oggi non ripristinate, e per l’inclemenza, specie nei mesi invernali con il clima, gli spostamenti oltre che dispendiosi, sono spesso difficili.
In sostanza la soppressione con l’accorpamento delle sedi degli Uffici del Giudice di Pace, specie nella zona Sud della Provincia di Enna, priverebbe la cittadinanza della tutela giudiziaria, per le controversie non di competenza del Tribunale per i costi ed i tempi occorrenti per apportare la difesa in località distanti dalla sede accorpante e comunque del contatto con il Giudice di Pace, al quale frequentemente la popolazione si rivolge per l’ausilio nella definizione e conciliazione delle controversie;
Se la finalità del D.L. del 13.08.2011n. 138, era quella di misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria, il mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace di Piazza Armerina, avrebbe importanti risparmi per le casse dello Stato che a nostro avviso possono richiamarsi in:
1) Risparmio di spesa, perché con il carico di lavoro attuale e con lo stesso organico esistente potrebbe accorpare i Comuni della zona Sud, ante l. 51/1998, senza una maggiore spesa, perché il personale degli Uffici accorpati potrebbero essere assegnati in altri Uffici Giudiziari;
2) Non si intaserebbe l’Ufficio del Giudice di Pace Circondariale con il carico di lavoro che solo con la soppressione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Piazza Armerina si verrebbe a creare;
3) Incremento ed efficienza, per il servizio che sarebbe dato ai cittadini di questa Città ed a quelli dei Paesi accorpanti;
4) Risparmio locazione dei locali fino ad oggi a carico dell’erario perché il nostro Comune metterebbe a disposizione i locali dell’ex Pretura.
Considerato che la nostra città nell’ambito della Provincia di Enna riveste particolare importanza Socio - Culturale, per gli aspetti storici, scolastici, religiosi e turistici essendo sede di Diocesi , Azienda Soggiorno e Turismo, Commissariato di P.S. con Vice Questore titolare, Comando Compagnia Carabinieri, Tenenza della Guardia di Finanza, Ospedale, distaccamento del Corpo Forestale, VV.FF., Casa Circondariale, tutte le Scuole Superiori, n. 2 facoltà universitarie, Ufficio del Lavoro, Condotta Agraria, Parco Archeologico di Importanza Internazionale, La Villa Romana del Casale è stata dichiarata bene dell’umanità.
Che è la seconda città della Provincia per popolazione che ad essa per le vocazioni sopra riferite fanno riferimento i centri viciniori;
Che alla città non possono essere disconosciuti i valori della Presenza dello Stato attraverso il mantenimento
dell’Ufficio del Giudice di Pace;.
P.Q.M.
Il Consiglio Comunale udita la relazione dei Consiglieri Fioriglio Basilio e Renato Incardona, delibera di sostenere il mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace di Piazza Armerina e di nominare la seguente Commissione Consiliare, in rappresentanza del Consiglio Comunale, che, con specifico mandato, collabori con il Sindaco a promuovere ogni iniziativa che possa svolgere nelle sedi più opportune le azioni atte a risaltare la necessità, oltre l’oggettiva opportunità, che a PIAZZA ARMERINA venga Istituita la Sezione Circondariale dell’Ufficio del Giudice di Enna ed all’esito della volontà del Legislatore su quanto proposto;
Impegnare l’Amm. Comunale, che nel caso di negatività sull’istituzione dell’Ufficio di Sezione Circondariale, ritenuto che il Sindaco ha fatto sapere che metterà a disposizione i locali dell’ex Pretura per il funzionamento dell’Ufficio, sia attivato l’istituto del federalismo Giudiziario, al fine di mantenere l’Ufficio del G.d.P., facendosi carico delle spese di funzionamento, consorziandosi con altri Comuni viciniori che intenderanno mantenere l’Ufficio del G.d.P.
Trasmettere la Presente deliberazione al Ministero della Giustizia, al C.S.M., al Primo Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta, al Consiglio Giudiziario presso la stessa Corte di Appello, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al Presidente del Tribunale di Enna, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna e al Presidente del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Enna.