Caro Agostino
come se non bastasse, in questi giorni di afa, a rendere la vita impossibile si aggiunge la mancanza di acqua potabile.
È utile, allora, sapere che recentemente un Giudice di Pace ha condannato un fornitore del servizio idrico a risarcire alcuni cittadini che hanno subito notevoli disagi a seguito dell’omessa fornitura di acqua potabile, quali ad esempio la difficoltà ad attendere all’igiene personale e della casa, all’impossibilità di usare acqua calda, elettrodomestici, alla necessità di attingere acqua presso altri Comuni limitrofi al fine di soddisfare le esigenze di vita primarie e basilari, disagi che, ripercuotendosi sul diritto alla qualità della vita ed alla libera estrinsecazione della personalità, costituzionalmente garantito dall’art. 2 Cost. (sulla definizione del danno esistenziale cfr. Cass. 04.10.05 n. 19354) fanno riconoscere il risarcimento del danno esistenziale il quale può essere provato anche con presunzioni o attraverso il ricorso a fatti notori. (Cass. 12.06.06 n. 13546).
Il giudice, quindi, ha provveduto alla liquidazione del danno esistenziale equitativamente - ex art. 1226 c.c.
Chi volesse leggere per intero la sentenza può visitare il sito http://www.iussit.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1504&Itemid=1.