martedì 20 aprile 2010

Alla cortese attenzione della dottoressa Carolina Ferro. "I capigruppo non devono percepire il gettone di presenza"

Carissima dottoressa Ferro,
intanto la ringrazio nuovamente per il suo intervento della scorsa settimana sul nostro blog e anche se in ritardo rimetto alla Sua attenzione la dovuta replica.
Ormai che siamo nel ballo, si dice, balliamo fino in fondo! ed allo scopo mi sono trovato,  in un certo senso, costretto ad approfondire la materia amministrativa, che peraltro mi piace. Credo che nella prossima vita farò l'avvocato o il bidello.
Purtoppo, noi giornalai da strapazzo (quali siamo io e Guglielmo ) dobbiamo anche farci carico delle opportune osservazioni dei cittadini e di chi conserva una certa dimestichezza con le questioni amministrative.
Per i lettori meno avezzi e per quelli che non hanno seguito la vicenda, la questione da dirimere è se i capigruppo (a Piazza Armerina sono un decina su venti consiglieri comunali) debbano o meno percepire il gettone di presenza se si riuniscono in conferenza.
Insomma , si tratta di una cifra intorno ai 30 mila euro l'anno,  che il comune potrebbe utilizzare per cose più utili.
Noi siamo convinti che i Capigruppo non debbano percepire alcun gettone e ne abbiamo spiegato il perchè.
Peraltro ho visto che ieri la questione è stata sottoposta al consiglio comunale che, al momento di votare la proposta di modifica del regolamento,  ha ritenuto opportuno rinviare il punto per approfondire meglio l'argomento, che in effetti è materia abbastanza ostica, al punto che io stesso mi sono avvalso della consulenza gratuita di un illustre personaggio della giurisprudenza piazzese (non si tratta di qualche non illustre amico di Mattia ).
Schematizzo brevemente la questione sperando di essere comprensibile:

L’art. 82, comma 2, del TUEL (testo unico enti locali), prevede che “I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali”.

Il comune di Pisa, come la maggior parte, se non tutti i comuni italiani, adottando il regolamento per il funzionamento degli organi consiliari, inserisce che le conferenze dei capigruppo sono assimilate alle commissioni permanenti (anche nel regolamento del nostro Consiglio Comunale le conferenze dei capigruppo vengono assimilate alle commissioni) di fatto cercando di sottintendere quanto all'art. 82 del tuel succitato non viene espressamente menzionato e così contravvenendo  alla linea di contenimento dei costi della politica delle ultime norme in materia. Il parere del ministero delle autonomie locali, menzionato nel nostro precedente articolo, si riferisce proprio all'assimilazione della conferenza dei capigruppo alle commissioni permanenti. A nulla serve tirare in ballo l'autonomia statutaria della regione che consente ai comuni siciliani piena autonomia regolamentare, dato che dalla riforma del titolo V della Costituzione tale autonomia appartiene a tutti gli Enti locali.

Ancora L’art. 19, comm 4°dalla L.r. n. 22/2008 prevede che “I consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo (e non un quarto, come in ITALIA) dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al regolamento di cui al comma 1”, e, inoltre, l’art. 19 bis, comma 1°, della L.r. n. 30/2000 aggiunto dalla L.r. n. 22/2008 al secondo periodo così recita: “Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all’articolo 15, comma 2, secondo periodo, non percepiscono alcun compenso, tranne quanto dovuto ai sensi dell’articolo 21, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche”, che è esattamente la replica dell'art. 82 del tuel succitato.

Anche una Regione a statuto speciale come la Sicilia si deve, secondo il legislatore, adeguare all'abbattimento dei costi della politica e con l' approvazione della L.r. n. 22 del 16/12/2008 il legislatore siciliano si è di fatto adeguato a quello statale. Sull'argomento, e cioè “se le conferenze dei capigruppo possano o no essere assimilate alle commissioni” si è espressa ancora la Corte dei Conti con delibera n. 362 dell'11 novembre 2009, che per pietà vi risparmiamo, ma che, se volete, potete andare a leggere.

Per essere più chiari, la  questione da discutere non è "se in Sicilia la legge regionale lo consente", ma se le conferenze dei capigruppo possono essere considerate uguali alle "commissioni" per le quali i Consiglieri possono percepire il gettone di presenza. Secondo noi  il legislatore lo esclude in tutta Italia.
 
Ecco le precedenti puntate.
 

Chi sono

Qualcuno, di cui non ho molta stima, mi chiama "Architetto di Dio". La cosa, però, mi piace. Dicono che sono un architetto eclettico ed un pò anomalo. Il mio lavoro è a metà tra i restauri ed il turismo. Sono cooperatore salesiano e amo Don Bosco. Sono sposato con Cinzia che amo. Abbiamo tre figli, Gabriele Samuele e Gaia. Se vuoi scrivermi ecco la mail architettodidio@gmail.com


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"Il senso di inquietudine mi insegue sempre e quando mi pare di aver colto una certezza ricado nell'assoluto smarrimento. Mi chiedo: sono al posto giusto, al momento giusto? Boh! che casino è la VITA e quanto doloroso è questo cammino di scoperta dell'Assoluto che c'è in noi!"

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