mi avvalgo dei blog locali per fare gli auguri ai due consiglieri regionali, il cui operato auspico possa avviare una fase di grande rinascita per questa città. Mantengo una promessa che avevo fatto qualche settimana fa a molti amici e chiedo di pubblicare ufficialmente il progetto di legge speciale per il recupero del centro storico di Piazza Armerina al quale ho lavorato in questi ultimi mesi. In un primo tempo pensavo di poterlo presentare all’ARS attraverso una raccolta di firme quale disegno di legge di iniziativa popolare; ma la presenza di ben due rappresentanti piazzesi mi lascia una certo ottimismo circa il fatto che potrà finire all’ordine del giorno del parlamento regionale. Nel corso di una delle tante chiacchierate con Antonio Venturino, in particolare, sono stato rassicurato sul fatto che il Movimento a 5 Stelle darà ai cittadini la possibilità di fare entrare le loro idee dentro le istituzioni. Ecco, gli offro io la prima opportunità per mantenere gli impegni presi. Spero che anche Luisa Lantieri, con la quale non ho ancora parlato, possa condividerlo. Ovviamente ritengo questa mia proposta solo un punto di partenza, sicuramente migliorabile, e vorrei che per il tramite della rete si aprisse un tavolo di confronto fra le forze politiche locali e i comitati di quartiere, che si concluda però nel più breve tempo possibile. Credo sia inconfutabile che il nostro centro storico, fra i più belli della Sicilia, vive una fase di fortissimo degrado che nel recente passato è stata causa perfino di crolli di alcuni importanti monumenti storici e religiosi, come la Chiesa dell’Itria. Di fronte a dei problemi straordinari occorrono interventi straordinari, e in questo senso credo vada decisamente un disegno di legge che non solo finanza il recupero e la ristrutturazione, ma che pone in essere anche delle procedure semplificate per la progettazione ed il recupero. Io non sono un esperto della materia urbanistica, e perciò spero che chiunque abbia delle grandi competenze su questo campo possa intervenire per aiutarci. Su un punto spero però non si discuta: l’intero introito della biglietteria dei mosaici deve restare a Piazza Armerina. E non mi si dica per favore che siamo in crisi e non ci sono i soldi: se si faranno delle vere economie di costo sui dirigenti regionali e comunali, sui tanti consulenti inutili della Regione e degli enti locali e sulla miriade di società partecipate i soldi si troveranno eccome!
Qualcuno molto più saggio di me diceva che una nazione che non recupera e non conserva il suo passato è destinata a non avere nessun futuro.
L’approvazione di un disegno di legge come questo sarebbe la realizzazione di un grande sogno.
Filippo Andrea Di Giorgio
Associazione “Emanuele e Leopoldo Notarbartolo”
______________
LEGGE SPECIALE PER IL RECUPERO E LA SALVAGUARDIA DELLA CITTA’ TURISTICA
DI PIAZZA ARMERINA
INDICE
Articolo 1. Finalità
Articolo 2. Piano
Particolareggiato degli interventi
Articolo 3.
Procedimento di approvazione del piano particolareggiato degli interventi.
Articolo 4.
Commissione per la salvaguardia della città turistica di Piazza Armerina.
Articolo 5.
Interventi urgenti.
Articolo 6. Ambiti di intervento.
Articolo 7. Esecuzione delle attività di recupero.
Articolo 8. Demolizione e ricostruzione degli edifici.
Articolo 9. Convenzioni con i privati
titolari degli immobili.
Articolo 10. Espropri per pubblica utilità.
Articolo 11. Istituzione del fondo speciale a gestione
separata nel bilancio comunale.
Articolo 12. Alloggi emergenziali.
Articolo 13. Destinazione degli edifici espropriati.
Articolo 14. Disposizioni transitorie e finali.
Articolo 1.
Finalità.
1.La presente legge disciplina
le attività di recupero, salvaguardia, tutela e valorizzazione del centro
storico della città turistica di Piazza Armerina, nonché dei monumenti storici
ed artistici compresi nel territorio dell’urbe, fra i quali sono inclusi di
diritto il Gran Priorato di Sant’Andrea, il Santuario dei Monaci Basiliani di
Piazza Vecchia ed il Convento di Santa Maria di Gesù.
2.L’Assessorato Regionale ai
Beni Culturali, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente testo
normativo, acquisiti i pareri vincolanti del Comune di Piazza Armerina e della
Sovraintendenza ai beni culturali di Enna, redige un elenco dei beni immobili
che sono destinatari delle misure di recupero, salvaguardia, tutela e
valorizzazione.
Articolo 2.
Piano Particolareggiato degli interventi.
1.Il Comune di Piazza Armerina è
autorizzato a redigere un Piano Particolareggiato di interventi che potrà avere
ad oggetto edifici pubblici e privati, fatte salve, per questa ultima tipologia
di immobili, le prescrizioni di cui al successivo articolo 9, cui dovranno
conseguire le sottostanti finalità:
1)
In via prioritaria, il recupero statico,
funzionale e architettonico degli edifici in rovina o comunque interessati da
obiettive condizioni di degrado o di cattiva manutenzione;
2)
Il recupero, la valorizzazione e la tutela degli
immobili che, ancorché non classificati o non classificabili quali edifici rovina,
ovvero in condizioni di degrado o di cattiva manutenzione, richiedano degli
interventi necessari per recuperarne la fruizione alla collettività, anche per
finalità diverse da quelle abitative;
3)
La valorizzazione sociale, economica e culturale
delle aree interessate dagli interventi previsti dalla presente legge, anche
con iniziative legate alle manifestazioni turistiche programmate
dall’Amministrazione comunale.
Articolo 3.
Procedimento di approvazione del piano
particolareggiato degli interventi.
1.Il Piano Particolareggiato di
cui all’articolo 2 dovrà contenere i progetti di recupero, consolidamento,
restauro e manutenzione degli edifici inclusi nell’elenco di cui al primo comma
dell’articolo 1.
2.Il Piano Particolareggiato
degli interventi ha una durata decennale e, nelle parti in cui vengano a
introdursi delle difformità, costituisce variante al Piano Regolatore Generale.
3.Il Comune di Piazza Armerina,
nell’ambito della durata decennale del Piano Particolareggiato, elabora con
cadenza biennale dei programmi di intervento nel centro storico e nelle aree
limitrofe individuate ai sensi del primo comma dell’articolo 1.
4.Il Piano Particolareggiato
degli interventi è adottato dal Consiglio Comunale del Comune di Piazza
Armerina entro un anno dall’approvazione della presente legge a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, previa acquisizione del parere obbligatorio della
Sovraintendenza ai Beni culturali di Enna, che dovrà esprimersi entro due mesi
dalla ricezione del documento e degli altri atti allegati.
5.Il Piano Particolareggiato
degli interventi è pubblicato per trenta giorni nell’albo pretorio del Comune.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione del Piano Particolareggiato nell’albo
pretorio, i privati titolari di interessi riconosciuti potranno fare pervenire
osservazioni, proposte e richieste di modifica. Non prima di trenta giorni
dalla scadenza dei termini per la proposizione delle richieste dei privati
interessati, e non oltre sessanta giorni da tale termine, il Consiglio comunale
si riunisce per esaminare le osservazioni, proposte e richieste di emendamenti
pervenuti. In tale sede potranno essere rigettate, ovvero accolte, totalmente o
parzialmente, le istanze pervenute. Il Piano Particolareggiato è approvato dal
Consiglio comunale del Comune di Piazza Armerina, in via definitiva, con la
medesima maggioranza di cui al comma 4 del presente articolo e sarà trasmesso
all’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
Trascorsi 60 giorni dalla data della ricezione del piano particolareggiato da
parte dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana senza
che intervenga modifica, l’atto si intende approvato in ogni sua parte.
Articolo 4.
Commissione per la salvaguardia della città turistica di Piazza
Armerina.
1.La redazione del piano
particolareggiato da parte del Comune di Piazza Armerina sarà eseguita da un
collegio, denominato Commissione per la salvaguardia della città turistica di
Piazza Armerina, che sarà nominata dall’Assessorato Regionale ai Beni Culturali
e dell’Identità Siciliana entro trenta giorni dall’approvazione della presente
legge.
2.La Commissione per la
salvaguardia della città turistica di Piazza Armerina è composta da cinque
membri, di cui un docente universitario in storia dell’arte ovvero altro esperto
di comprovata competenza in materie storico- artistiche, due docenti
universitari in materie afferenti le costruzioni e le tecnologie delle
costruzioni, ovvero due liberi professionisti di comprovata competenza nella
medesime materie, un docente in materie universitarie esercente la professione
di Architetto ed un dipendente della sovraintendenza ai Beni culturali ed
ambientali avente la qualifica di Architetto.
3.Con lo stesso decreto di
nomina di cui al primo comma del presente articolo sono individuati i compensi
dei componenti della Commissione, nonché la figura del Presidente, che ne
coordina le attività.
4.Per il funzionamento e
l’esecuzione delle sue attività, la Commissione per la salvaguardia della città
di Piazza Armerina si avvale degli uffici tecnici del Comune di Piazza Armerina
e degli Uffici dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità
Siciliana, di intesa con i Dirigenti dei predetti Servizi. Gli atti di
organizzazione e gestione adottati dalla Commissione di cui al presente
articolo costituiscono disposizioni di servizio equiparate a quelle dei
Dirigenti dei Servizi interessati ad ogni effetto di legge, ed i destinatari
hanno obbligo di prestarvi esecuzione.
Articolo 5.
Interventi urgenti.
1.Nel caso in cui gli interventi
di risanamento e di manutenzione degli edifici in rovina, ovvero in condizioni
di degrado o di cattiva manutenzione siano da ritenere indifferibili ed
urgenti, la Commissione per la salvaguardia della città turistica di Piazza
Armerina potrà provvedere ad eseguire direttamente, o tramite i privati proprietari, le
opere necessarie per il recupero, anche prima dell'adozione del piano
particolareggiato.
2.Il Comune di Piazza Armerina stipula con i
proprietari degli edifici interessati la convenzione prevista dall’articolo 9
della presente legge.
Articolo 6.
Ambiti di intervento.
1.Gli interventi di recupero di cui all’articolo 1
della presente legge hanno ad oggetto l'intero comparto previsto dal piano
particolareggiato, quando l'attività di recupero non può essere frazionata, ovvero
una parte del comparto definito dal piano, ovvero, infine, dei singoli edifici,
quando essi, secondo il piano particolareggiato, hanno dimensioni e
caratteristiche tali da non compromettere le soluzioni urbanistiche del
comparto di appartenenza.
Articolo 7.
Esecuzione
delle attività di recupero.
1.Le attività di recupero
previste dalla presente legge possono essere eseguite:
a) in via diretta dal
comune, sia su immobili di proprietà pubblica che privata, in via sostitutiva;
b) da privati, singoli o
riuniti in consorzi, con l'eventuale partecipazione in via sostitutiva del Comune;
2.Il Comune potrà, in particolare, avvalersi della
facoltà prevista dalla lettera a) del comma precedente quando l'intervento
edilizio richiede il diradamento o l'eliminazione di corpi aggiunti alle
strutture originarie, nel caso in cui i proprietari non intendano o non siano
nelle condizioni di provvedere, quando il comparto o l'edificio risultino
particolarmente degradati.
3.In tutti i casi di intervento sostitutivo del
Comune, è stipulata la convenzione prevista dal successivo art. 9, nella quale
sono indicati, eventualmente, i modi e i tempi del recupero delle somme spese
dal Comune, maggiorate degli interessi legali.
Articolo 8.
Demolizione e ricostruzione
degli edifici.
1.Ove possa essere consentita la sostituzione
edilizia, nel quadro della tutela del patrimonio storico-artistico e nel
rispetto delle vigenti prescrizioni normative statali e regionali, con la
demolizione e ricostruzione di edifici, non può essere superata la densità
edilizia fondiaria del comparto e l'altezza massima degli edifici prospicienti
sulla stessa strada.
2.In questi casi, i permessi di costruire devono
essere sottoposti al parere vincolante della Commissione di cui all'art. 4 della
presente legge.
Articolo 9.
Convenzioni
con i privati titolari degli immobili.
1.L’esecuzione degli interventi di pubblica utilità
della presente legge è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra il
Comune ed i privati, singoli o associati, o gli enti interessati, che intendono
realizzare gli interventi edilizi previsti dall'art. 6.
2.La convenzione deve indicare le modalità
dell'intervento ed i relativi progetti esecutivi, i tempi di realizzazione del
medesimo, i rapporti economici e finanziari, la destinazione d'uso, le garanzie
per il mantenimento degli attuali abitanti salvo loro rinunzia, i canoni di
affitto a norma delle vigenti disposizioni di legge, la ripartizione degli
oneri tra gli interessati, le penali per le eventuali inadempienze, le
eventuali procure speciali e quanto altro sarà ritenuto necessario dal Comune.
3.Le convenzioni con i privati sono approvate dal
Consiglio Comunale di Piazza Armerina su proposta della Commissione di cui
all’articolo 4 della presente legge.
Articolo 10.
Espropri per pubblica
utilità.
1.Il Comune può espropriare l'edificio oggetto di
intervento o parte di esso quando il piano particolareggiato o il progetto di
intervento prevedono:
1) la demolizione dell'intero edificio ed il vincolo
di inedificabilità sull'area risultante;
2) l'eliminazione di parte dell'edificio o di parti
aggiunte alle strutture originarie del medesimo.
2.L'esproprio potrà pure avere luogo:
a) per ragioni di pubblica utilità;
b) quando l'edificio riveste particolare interesse
storico, artistico, monumentale;
c) quando l'edificio ricade in un comparto
particolarmente degradato;
d) quando i proprietari non provvedono direttamente a
realizzare gli interventi edilizi e rifiutano l'intervento sostitutivo del
Comune, previsto dall’articolo 7, comma 1, lett. a).
3.Ove si intenda realizzare un piano di edilizia
economica e popolare, l'esproprio potrà investire interi comparti o parti di
essi.
4.Ai titolari di diritti sugli edifici oggetto di
esproprio sarà corrisposta una indennità sulla base delle vigenti prescrizioni
normative.
Articolo 11.
Istituzione del fondo speciale a gestione separata nel
bilancio comunale.
1.Il Comune è autorizzato ad istituire nel proprio
bilancio un fondo speciale a gestione separata, costituito dal 100% dei proventi
derivanti dalla vendita dei biglietti del Parco Archeologico Villa Romana del
Casale, dai finanziamenti europei, statali e regionali e da ogni altro
eventuale finanziamento, anche privato, concesso per la realizzazione delle
finalità indicate dalla presente legge. I maggiori oneri connessi
2.Ai fini dell’avvio delle attività necessarie per l’esecuzione
degli interventi, il fondo comunale di cui al precedente capoverso è alimentato
con un finanziamento regionale iniziale di €. 15.000.000 (euro quindici
milioni), trasferiti in unica soluzione dalla Regione Sicilia al Comune di
Piazza Armerina entro un anno dall’approvazione della legge. Successivamente, e
fino al completamento delle finalità indicate dalla presente legge, la Regione
Sicilia provvederà a trasferire annualmente al Comune di Piazza Armerina la
somma di €. 1.000.000 (euro un milione)
3.E' istituita una
commissione speciale per l'esame dei progetti di intervento edilizio e
urbanistico e delle istanze di concessione delle agevolazioni finanziarie
previste dalla presente legge, denominata "Commissione unica per la
salvaguardia della città turistica del Comune di Piazza Armerina",
composta:
a) dal Sindaco di Piazza
Armerina o da un assessore delegato, che la presiede;
b) dai dirigenti del
Settore dei lavori pubblici del Comune di Piazza Armerina o da un suo delegato;
dal dirigente del Settore Urbanistica del comune di Piazza Armerina o da un suo
delegato; dal Dirigente del Settore di Protezione Civile del Comune di Piazza
Armerina o da un suo delegato;
c) dai due direttori della
sezione beni archeologici e sezione beni paesaggistici, architettonici ed
urbanistici della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali di Enna, o
loro delegati;
d) dall'ingegnere capo del
Genio civile di Enna o da un suo delegato;
e) dall'Ufficiale sanitario
del comune di Piazza Armerina, o da un suo delegato;
f) da tre membri scelti dal
sindaco su terne di nominativi forniti rispettivamente dall'Ordine degli
ingegneri, degli architetti e dal Collegio dei Geometri di Enna;
g) da un consulente in
materia di diritto edilizio scelto dal Sindaco su una terna di nominativi
forniti dall'Ordine degli Avvocati di Enna.
4.La Commissione può
avvalersi inoltre, tutte le volte che esigenze specifiche lo richiedano, di
esperti in altre discipline, i quali partecipano ai relativi lavori senza però
diritto di voto.
5.I pareri della Commissione
unica per la salvaguardia della città turistica del Comune di Piazza Armerina
sostituiscono tutti quelli dovuti per competenza dagli altri organi di
amministrazione attiva o consultiva, anche se previsti da leggi speciali,
rappresentati in seno alla Commissione stessa.
6.I pareri rilasciati dalla
Commissione non sono vincolanti, ma lo sono quelli espressi, in seno ad essa,
dai componenti di cui alle lettere c), d) e e), i quali possono chiedere, a
fini istruttori, la preliminare trasmissione delle istanze e dei relativi
allegati presso i propri uffici.
7.Tutti i componenti, e gli
eventuali esperti aggiunti della Commissione, hanno diritto, per ogni presenza,
ad un gettone pari a quello spettante per ogni seduta ai membri del consiglio
comunale di Piazza Armerina. La copertura finanziaria dei costi di
funzionamento della Commissione è assicurata con il capitolo istituito ai sensi
del primo comma del presente articolo.
8.Alle norme di
funzionamento interno della Commissione si provvede con apposito regolamento
comunale, da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
9.Il Comitato propone al consiglio comunale tutte le
delibere inerenti all'utilizzazione del fondo previsto dal primo comma del
presente articolo.
Articolo 12.
Alloggi emergenziali.
1.Il Comune di Piazza Armerina provvederà, con i fondi
di cui all’articolo 11, all’alloggio temporaneo in altri immobili idonei di
proprietà comunale ovvero in altri immobili concessi da strutture pubbliche o
private, anche in comodato, alla sistemazione delle famiglie che siano
costrette a lasciare gli alloggi di proprietà per tutto il tempo necessario
alla durata degli interventi.
Articolo 13.
Destinazione degli
edifici espropriati.
1.Gli edifici espropriati
per l'utilizzazione degli interventi previsti dalla presente legge e non
destinati alla demolizione fanno parte del patrimonio disponibile del Comune di
Piazza Armerina, salvo che venga riconosciuta diversa destinazione in
ottemperanza alle vigenti prescrizioni normative.
2.Gli edifici di cui al comma precedente sono
utilizzati per pubblici servizi, per soddisfare esigenze della collettività ovvero
sono concessi in locazione.
3.In quest'ultimo caso, se i locali sono destinati a
civile abitazione, il Comune può concederli in locazione semplice, in base alle
norme vigenti per il patrimonio pubblico di edilizia abitativa.
Articolo 14.
Disposizioni transitorie e finali.
Le disposizioni normative contenute nel presente testo
di legge costituiscono deroga ad ogni altra prescrizione legislativa o
regolamentare con esse incompatibili. Su richiesta del Sindaco di Piazza
Armerina, ovvero di propria iniziativa, la Presidenza della Regione Sicilia è
autorizzata ad emettere disposizioni di attuazione ed integrazione della
presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.