di Andrea Ferlita
L’altro ieri pomeriggio si è svolta la seduta del Consiglio comunale avente per ordine del giorno l’approvazione del nuovo Regolamento dell’ICI: l’amministrazione ha incaricato l’Ufficio tributario di predisporne un nuovo schema in sostituzione di quello vigente approvato dal Consiglio comunale nel 1998 non più adeguato a tutte quelle leggi finanziarie e disposizioni fiscali che si sono succedute dal 1998 in poi. Esso nasce per rendere una maggiore trasparenza dell’azione tributaria del Comune e migliorare il rapporto cittadino/contribuente ed ente pubblico e si diversifica, inoltre, rispetto al precedente per l’intercalazione di completi articolati di leggi per meglio contemplare più casi possibili: per esempio, si è sistemata la questione degli agriturismo o sono stati attenzionati gl’immobili nel centro storico come le categorie più deboli. I 48 artt. di cui si compone il nuovo Regolamento sono stati tutti proposti per la messa a voto ed approvati all’unanimità dei presenti eccetto quelli n. 4, 40 e 47 che sono stati oggetti di trattazione o piccole modifiche. Passa l’art.4 (GAGLIANO astenuto, FIORIGLIO contrario) che sostiene il principio in base al quale un’area è da considerarsi fabbricabile dal P.R.G. adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dell’adozione di strumenti attuativi del medesimo Comune: per l’I.C.I. sui terreni edificabili è sufficiente, cioè, il P.R.G. adottato. In pratica si è portata in Consiglio la controversia che riguarda l’obbligo o meno di pagare l’I.C.I. su un’area classificata edificabile dal P.R.G. ma priva dell’effettiva possibilità di edificare. Da una parte, la pronuncia della Cassazione n. 21644 del 2004 stabiliva che la possibilità di edificazione diventa effettiva solo se esistono i piani attuativi (piani particolareggiati e di lottizzazioni): l’area non potendo, quindi, ritenersi edificabile non può essere tassata. Dall’altra, la smentita della Commissione provinciale tributaria di Parma nella sentenza 25/2005. Alla fine si è imposto l’indirizzo secondo il quale è legittima l’imposizione dell’I.C.I. ai terreni dal momento dell’adozione del P.R.G. in virtù del fatto che un terreno qualificato come edificabile aumenta già il proprio valore di mercato indipendentemente dalla effettiva possibilità edificatoria (l’I.C.I. và dichiarato e liquidato sulla base del valore di mercato). Art.40: il fondo speciale istituito dal Comune per il miglioramento dei servizi tributari (nella fattispecie potenziamento delle attrezzature e compensi incentivanti al personale) deve essere calcolato nella misura del 20% su l’effettivo riscosso. Art.44: la Giunta municipale, solo e solamente su un’atto d’indirizzo del Consiglio, può differire i termini di versamento I.C.I. in particolari situazioni (vedi calamità naturali). Dopodichè si è passati all’approvazione di tutto il Regolamento che presuppone la sua esecutività.